Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine
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federale6. Potrebbe darsi che un tale scorporo sia indicato anche per altre analoghe autorità regolatorie. La verifica di tali situazioni non è tuttavia oggetto del presente progetto e dovrà eventualmente essere proposta ed esaminata separatamente7
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Il 5 luglio 2006 il Consiglio federale ha definito diversi criteri per la valutazione delle commissioni extraparlamentari. Tali criteri si sono dimostrati validi e i più importanti saranno introdotti nelle disposizioni di legge, contribuendo così in modo essenziale allo snellimento del sistema commissionale.
Detti criteri saranno recepiti nel capoverso 2 dell’articolo 57b. Questo secondo capoverso si fonda sul principio che i compiti attribuiti alla Confederazione devono essere adempiuti primariamente dall’Amministrazione federale centrale. L’affidamento dei compiti a una commissione extraparlamentare è indicato quando non occorrono particolari conoscenze specialistiche, quando lo impone un coinvolgimento precoce dei Cantoni o quando il compito deve essere adempiuto senza il vincolo di istruzioni. Come unità amministrative decentralizzate, le commissioni extraparlamentari sono subordinate amministrativamente a un Dipartimento o alla Cancelleria federale, ma adempiono i loro compiti senza essere tenute a seguire istruzioni (art. 8 cpv. 2 OLOGA). Le condizioni elencate alle lettere a–c non sono cumulative: l’istituzione di una commissione deve essere motivata da almeno uno di questi criteri.
La fissazione dei criteri di istituzione nella legge conduce a una prassi restrittiva nell’istituzione delle commissioni extraparlamentari. In tal modo si può non solo ottenere un risparmio sui costi, ma anche evitare l’esistenza di strutture parallele all’interno dell’Amministrazione federale.
La lettera a si fonda sulle conoscenze specialistiche. Si può immaginare segnatamente che l’Amministrazione federale non disponga delle necessarie conoscenze specialistiche e che perciò si debba far capo alle conoscenze di persone esterne.
La lettera b consente di istituire una commissione per coinvolgere precocemente i Cantoni o altre cerchie. Tuttavia, occorre come condizione che una consultazione ai fini del coinvolgimento dei Cantoni, dei partiti politici e delle cerchie interessate nella formazione delle opinioni e nella procedura decisionale non sia sufficiente8. I casi di questo genere dovrebbero comunque essere ormai rari, data la dettagliata regolamentazione del diritto di consultazione che tiene appunto conto anche delle specifiche esigenze dei Cantoni. Si può pensare da un lato a progetti che senza il precoce coinvolgimento di cerchie esterne non potrebbero maturare fino allo stadio della consultazione, se si tratta ad esempio di progetti estremamente complessi, o se l’attuabilità deve già essere verificata in uno stadio precoce. D’altro lato, si può anche trattare di oggetti sui quali non viene indetta nessuna consultazione.
Secondo la lettera c, il tipo di compito richiede di essere adempiuto da un’unità dell’Amministrazione federale che non sia tenuta a seguire istruzioni. Si tratta segnatamente di compiti di vigilanza o regolativi.
6 Messaggio del Consiglio federale del 1° febbraio 2006 sulla legge federale concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, FF 2006 2625.
7 Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione (rapporto sul governo d’impresa), FF 2006 7545.
8 Art. 2 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 2005 sulla procedura di consultazione (LCo; RS 172.061).