Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

2.1.4 Articolo 57c

In base al capoverso 1, l’istituzione di commissioni extraparlamentari è compito del Consiglio federale, dei Dipartimenti e della Cancelleria federale. Non è escluso che in singoli casi il Consiglio federale possa cedere a un Ufficio la propria competenza istitutiva per mezzo di una delega prevista in un’ordinanza. La competenza deve però sempre appartenere al Consiglio federale quando si tratta di istituire una commissione che adempie compiti di grande importanza sociale, economica o politica o quando si tratta di commissioni che dispongono di poteri decisionali. Le altre commissioni, incaricate di trattare questioni specialistiche, vengono istituite nei vari ambiti di competenza dai Dipartimenti, dalla Cancelleria, o in singoli casi dagli Uffici sulla base di una delega esplicita.

In base al capoverso 2, i membri delle commissioni vengono eletti per un periodo fisso di quattro anni. In questo si distinguono dagli esperti cui si fa capo nell’ambito di un mandato di durata limitata. Il mandato coincide con quello delle Camere federali. Ad ogni mandato si tengono elezioni per il rinnovo integrale, predisposte dalla Cancelleria federale. La competenza di emanare istruzioni in materia sarà attribuita alla Cancelleria federale sulla base di una disposizione introdotta nella OLOGA.

2.1.5 Articolo 57d

L’articolo 57d sancisce l’obbligo di valutare periodicamente la ragion d’essere, i compiti e la composizione delle commissioni extraparlamentari. In tale contesto si deve esaminare se il compito, ammesso che debba essere ancora assunto dalla Confederazione, non possa essere adempiuto in modo più adeguato da un’unità dell’Amministrazione federale o da un’organizzazione o persona di diritto pubblico o privato esterna all’Amministrazione. A tal fine è necessario che i compiti assegnati a una commissione extraparlamentare siano definiti con sufficiente precisione nel relativo atto normativo o nella decisione istitutiva. L’articolo 11 dell’ordinanza sulle commissioni definisce il contenuto di una decisione istitutiva; verrà ripreso nella OLOGA in forma aggiornata.

Tale verifica periodica viene effettuata per tutte le commissioni in occasione delle elezioni per il loro rinnovo, tenendo conto dei criteri definiti all’articolo 57b nLOGA. L’obbligo di valutazione periodica consente al Consiglio federale di adempiere il proprio compito permanente di controllo dei compiti della Confederazione (art. 5 LOGA). Naturalmente, le commissioni extraparlamentari possono essere sottoposte a verifica anche al di fuori dell’obbligo di controllo previsto ogni quattro anni, ad esempio in occasione della revisione totale o parziale di atti normativi dell’Assemblea federale o del Consiglio federale.

2.1.6 Articolo 57e

Le commissioni devono avere il minor numero di membri possibile Perciò il capoverso 1 prevede che di regola le commissioni non devono avere oltre 15 membri. Le eccezioni devono essere appositamente motivate e vengono prese in considerazione nei casi in cui per ottenere una composizione rappresentativa occorre necessariamente un maggior numero di membri. L'importanza politica di un affare