Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine

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• snellimento della legislazione: si rinuncia all’adozione di un’ordinanza

particolare per le commissioni extraparlamentari; le pertinenti disposizioni vengono inserite organicamente nella LOGA o nella OLOGA e

contemporaneamente si rinuncerà alle disposizioni effettivamente obsolete.

1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta

La regolamentazione a livello di legge avviene mediante una riforma parziale della LOGA. Si tratta di una regolamentazione scarna, che si limita all’essenziale e che sottopone le commissioni extraparlamentari a norme uniformi. In tal modo vengono soddisfatte anche le esigenze dell’articolo 164 della Costituzione federale, in base al quale tutte le disposizioni che contengono norme giuridiche importanti devono essere emanate sottoforma di legge federale.

1.4 Rafforzamento dell’autonomia organizzativa

Secondo l’articolo 8 capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale. Tale disposizione risale alla revisione dell’articolo 8 LOGA realizzata nel quadro della legge federale del 22 marzo 2002 sull’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale (FF 2001 3431). Scopo di questa revisione era appunto quello di precisare la LOGA conferendo al Consiglio federale la facoltà di derogare alle disposizioni organizzative di altre leggi federali non solo nell’ambito dell’attribuzione degli Uffici federali (art. 43 LOGA) bensì in tutto il settore dell’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale.

Fondamentalmente, il tenore dell’articolo 8 LOGA abbraccia anche le commissioni extraparlamentari fondate su una legge federale. Se si tratta di commissioni con compiti consultivi, non è escluso che il Consiglio federale possa abolirle richiamandosi alla propria competenza organizzativa se giunge alla conclusione che il compito in questione può essere svolto in modo più adeguato all’interno dell’Amministrazione federale. Allo stesso modo, può riunire per ragioni di efficienza più commissioni consultive se tale fusione è giustificata ad esempio dalla grande affinità tra i rispettivi campi di attività. In casi simili, l’articolo 8 LOGA abilita il Consiglio federale ad assegnare i compiti ad altre unità amministrative o ad altre commissioni, in deroga alle attribuzioni organizzative previste nella relativa legge speciale.

Comunque, la prassi sinora seguita relativamente all’articolo 8 LOGA era caratterizzata sotto questo profilo da un atteggiamento di prudenza. Sulla scorta della verifica cui sono sottoposte le commissioni extraparlamentari, il Consiglio federale intende fare un uso accresciuto della propria competenza organizzativa. La verifica cui sono sottoposte le commissioni extraparlamentari ogni quattro anni informerà di volta in volta sulla possibilità di rinunciare alle commissioni esistenti o di riunirne i compiti. Il Consiglio federale procederà anche a una verifica dei compiti delle commissioni con funzioni consultive previste in una legge federale e ne dedurrà le necessarie conseguenze sotto il profilo organizzativo.