Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine

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2.1.8 Articolo 57g

Il capoverso 1 sancisce il principio dell’obbligo di indennizzo per quanto concerne le spese dei membri delle commissioni. Il Consiglio federale può emanare disposizioni d’esecuzione fondandosi sulla competenza generale in materia di esecuzione conferitagli dall’articolo 182 della Costituzione federale11 Le disposizioni emanate

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dal Consiglio federale comporteranno l’abrogazione dell’attuale ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del 12 dicembre 199612 sulle diarie e indennità dei membri delle commissioni extraparlamentari.

Secondo il capoverso 2, l’importo delle indennità è di pubblico dominio. Questa disposizione tiene conto della richiesta formulata nel postulato Bühlmann13 Per

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ragioni legate alla protezione dei dati, la pubblicazione delle indennità necessita di una base legale: si tratta di dati personali ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge federale del 19 giugno 199214 sulla protezione dei dati (LPD), i quali in virtù dell’articolo 17 capoverso 1 LPD possono essere trattati soltanto se esiste una base legale.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione il progetto comporta varie conseguenze.

• Il chiarimento della prassi relativa all’articolo 8 capoverso 1 LOGA rafforza la

competenza organizzativa del Consiglio federale e gli dà la possibilità di adeguare rapidamente l’effettivo di commissioni consultive e l’adempimento dei compiti al mutare delle circostanze. Non è necessario avviare la procedura legislativa, con conseguente sgravio dell’Assemblea federale. Nel proprio messaggio del 5 giugno 200115 sull’adeguamento delle disposizioni organizzative del diritto federale, il Consiglio federale aveva già preannunciato che nell’ambito del proprio rapporto d’esercizio avrebbe regolarmente informato il Parlamento in merito agli adeguamenti effettuati.

• L’obbligo di sottoporre a verifica le commissioni consente di impostare il

sistema commissionale in modo efficiente e orientato ai bisogni attuali e contribuisce così anche a realizzare un risparmio sui costi. Per il 2005 l’Ufficio federale del personale (UFPER) ha calcolato una spesa totale di CHF 21 221 910.5016 Sotto questo aspetto, anche la pubblicazione delle indennità .

ha una sua utilità.

• L’obbligo di valutazione comprende anche la necessità di esaminare se i

compiti sinora assunti dalle commissioni possono essere adempiuti in modo più adeguato all’interno dell’Amministrazione federale oppure da persone o

11RS 101

12 RS 172.311

13 01.3143, Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità.

14 RS 235.1

15 FF 2001 3436

16 Queste cifre sono però soltanto in parte significative. Innanzitutto includono anche i costi delle commissioni di ricorso che a fine 2006 sono state riunite nel Tribunale amministrativo federale. Secondariamente, il numero di commissioni rilevate è inferiore al numero risultante dal repertorio che la Cancelleria federale tiene sulla base delle comunicazioni dei Dipartimenti.