Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/54: Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari) · 13 pagine

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può anche giustificare l'aumento del numero di membri, nella misura in cui devono essere prese in considerazione le opinioni di varie cherchie interessate.

Un numero di membri più elevato si giustifica inoltre in caso di fusione di più commissioni, in seguito alla quale un’unica commissione superstite si assume la competenza per un intero ambito.

Il capoverso 2 sancisce l’obbligo di provvedere a una composizione rappresentativa delle commissioni e riprende in sostanza i criteri della vigente ordinanza sulle commissioni (art. 9). Ora è previsto anche il criterio di «compito» per fare in modo che il tipo di compito da svolgere incida sulla composizione effettiva di una commissione. Nel concetto di «gruppi d’interesse» rientrano anche le regioni rurali e la considerazione di rappresentanze regionali.

A livello federale esistono anche altri organi di consulenza o di coordinamento, oltre alle commissioni extraparlamentari. Il capoverso 3 stabilisce che gli impiegati dell’Amministrazione federale possono essere eletti quali membri di una commissione soltanto in singoli casi motivati. Rappresenta pertanto un inasprimento rispetto alla regolamentazione prevista all’articolo 2 capoverso 2 lettera a della vigente ordinanza sulle commissioni.

Nelle disposizioni concernenti le commissioni extraparlamentari si è deciso di rinunciare ai cosiddetti «organi che si costituiscono in modo informale per trattare questioni particolari», che figurano nel diritto vigente. Si rinuncia a questo tipo di organi informali, il cui statuto non è chiaro, per fare trasparenza sul coinvolgimento di organizzazioni o persone esterne e sull’istituzione di commissioni extraparlamentari.

La questione dell’incompatibilità tra mandato di consigliere nazionale o agli Stati e appartenenza a una commissione extraparlamentare non è argomento del presente progetto, bensì riguarda la revisione parziale dell’articolo 14 della legge sul Parlamento (LParl) del 13 dicembre 20029, sottoposta all’Assemblea federale con messaggio separato del 22 settembre 200610.

2.1.7 Articolo 57f

Il capoverso 1 obbliga i membri delle commissioni a rendere pubbliche le loro relazioni d’interesse al momento della loro elezione. Il Consiglio federale è incaricato di emanare le relative disposizioni d’esecuzione. Il principio della rivelazione è volto a garantire il rispetto della composizione rappresentativa delle commissioni. Il pubblico, ma anche il Parlamento nel quadro dell’esercizio dell’alta vigilanza, dovrebbero inoltre avere la possibilità di informarsi sugli interessi rappresentati nelle commissioni extraparlamentari. È previsto il completamento della banca dati esistente sulle commissioni extraparlamentari con le relative indicazioni sulle relazioni d’interesse in occasione del prossimo rinnovo generale.

Secondo il capoverso 2, l’indicazione delle relazioni d’interesse è una condizione di eleggibilità.

9 RS 171.10

10 FF 2006 7351