Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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valore più basso. Gli oneri speciali determinanti di un Cantone si ottengono infine moltiplicando (ponderando) la differenza tra il coefficiente del Cantone e il corrispondente valore medio di tutti i Cantoni per la popolazione residente permanente. Analogamente alla perequazione dell’aggravio geotopografico, anche in questo caso sono considerati oneri speciali unicamente gli oneri per abitante superiori al valore medio dei Cantoni. In tal modo, si tiene conto del concetto di compensazione degli oneri, secondo cui non devono essere compensati gli oneri in senso generale, bensì unicamente gli aggravi eccessivi.

Articolo 41

Gli oneri specifici delle città polo (sicurezza pubblica, ordine pubblico e trasporti) sono rappresentati da una combinazione di indicatori parziali strutturali analogamente agli oneri speciali connessi con la struttura demografica. Contrariamente a questi ultimi, però, gli indicatori parziali a livello di comuni (comuni di domicilio) vengono rilevati, ponderati e aggregati a livello cantonale. Tuttavia, bisogna tenere conto del fatto che sugli oneri speciali correlati alla problematica delle città polo incidono fortemente la struttura dell’insediamento e la funzione centrale di tali nuclei, ossia la concentrazione di abitazioni, posti di lavoro come pure di attività politiche e sociali in uno spazio geografico ristretto. Il rilevamento di indicatori parziali a livello cantonale non consentirebbe di tenere sufficientemente conto di questa situazione.

Articolo 42

Come per gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica, anche in questo caso gli indicatori parziali vengono standardizzati e aggregati mediante il metodo statistico dell’analisi delle componenti principali. In una tappa intermedia, gli indici di aggravio dei comuni vengono consolidati con quelli dei Cantoni. Dopodiché si procede con lo stesso metodo utilizzato per gli oneri speciali connessi con la struttura demografica (cfr. art. 40), ovvero si calcolano gli oneri per abitante e poi gli oneri speciali determinanti. Anche in questo caso sono considerati oneri speciali unicamente gli oneri per abitante superiori al valore medio dei Cantoni.

Articolo 43

Oltre alle modalità per la determinazione dell’importo totale annuo per il periodo quadriennale secondo l’articolo 9 LPFC, il presente articolo disciplina, per analogia all’articolo sulla perequazione dell’aggravio geotopografico, l’aggiornamento dell’importo totale nell’eventualità di cui all’articolo 22 LPFC che l’inizio del nuovo quadriennio venisse differito. In tal caso, la durata di validità del vigente decreto federale è prorogata di due anni e l’importo totale dovrà essere adeguato al rincaro. La ripartizione dell’importo totale a disposizione per la perequazione dell’aggravio sociodemografico tra l’indennità per gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica e l’indennità per quelli correlati alla problematica delle città polo si basa sul consenso politico tra Confederazione e Cantoni.

Articolo 44

Per analogia alla perequazione dell’aggravio geotopografico, gli oneri speciali determinanti connessi con la struttura demografica e la problematica delle città polo non sono costi effettivi; essi rappresentano unicamente in forma astratta le differenze tra i Cantoni per quanto concerne le cause strutturali degli oneri speciali corrispondenti. Tra gli oneri speciali determinanti e le uscite effettive dei Cantoni sussiste comunque un rapporto statisticamente significativo.

Articolo 45 e 46

Secondo l’articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto scritto sull’esecuzione e sull’efficacia della suddetta legge.

L’espressione "raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria " di cui

all’articolo 18 capoverso 2 LPFC permette di chiarire quello che si intende dire con il termine "efficacia" di cui al capoverso 1 articolo 18. In altre parole, efficacia e raggiungimento degli