Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine
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obiettivi si riferiscono alla stessa cosa, ossia ai cambiamenti dei meccanismi di perequazione finanziaria a seguito dell’introduzione della NPC e dei rispettivi decreti federali sulla dotazione dei fondi di perequazione. Oggetto della verifica dell’efficacia è la valutazione della perequazione finanziaria in senso stretto. I criteri per la valutazione degli obiettivi figurano
nell’allegato 17. L’elenco di tali criteri non è esaustivo.
Gli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri devono essere esposti in un capitolo separato del rapporto sull’efficacia. A tal fine, vanno presi in considerazione in particolare i criteri di cui all’allegato 17.
Il rapporto sull’efficacia riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio (dissenting opinions).
Le basi per la suddetta verifica sono date dal documento "Leitfaden für Wirksamkeitsprüfungen beim Bund"13 come pure dalla decisione del 3 novembre 2004 del Consiglio federale finalizzata a rafforzare le verifiche dell’efficacia in seno al Consiglio federale e
all’Amministrazione federale (attuazione dell’art. 170 Cost.).
Il concetto relativo al rapporto sull’efficacia (allegato 1 del rapporto esplicativo), approvato il 10 aprile 2006 dall’organizzazione del progetto NPC, costituisce parte integrante del presente rapporto.
Articolo 48
Il rapporto sull’efficacia è allestito in collaborazione con i Cantoni (art. 45 cpv. 1).
L’elaborazione è accompagnata da un gruppo paritetico di studio composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Spetta ai Cantoni provvedere affinché la propria delegazione sia composta in modo equilibrato. Devono essere adeguatamente rappresentanti in particolare i diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli.
Articolo 500
L'articolo 50 disciplina la scadenza dei contributi della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore. I contributi devono essere pagati semestralmente, alla fine del singolo semestre.
Articolo 51
Poiché i dati completi per il potenziale di risorse sono stati rilevati la prima volta nel 2003, gli anni di calcolo per l’anno di riferimento 2008 sono soltanto due.
Articolo 52
Il calcolo dei redditi determinanti tassati alla fonte e quello dei fattori di supplemento per i fattori beta si basano tra l’altro sull’aliquota fiscale standardizzata dell’anno precedente l’anno di riferimento. L’aliquota fiscale standardizzata si basa a sua volta sul potenziale di risorse e sulle entrate fiscali complessive di Cantoni e comuni. Poiché il potenziale di risorse viene calcolato per la prima volta per l’anno di riferimento 2008, è impossibile calcolare l’aliquota fiscale standardizzata per l’anno precedente. Per questa ragione, l’aliquota fiscale standardizzata per il 2007 è stabilita al 30 per cento sulla base di stime plausibili.
Articolo 53
È possibile determinare per la prima volta empiricamente i fattori di base beta solo alla scadenza del primo quadriennio della perequazione delle risorse. Per questa ragione, i fattori di base per il primo quadriennio vengono scelti riferendosi a una stima plausibile dell’organizzazione del progetto NPC e della Conferenza fiscale svizzera.
13 "Leitfaden für Wirksamkeitsüberprüfungen beim Bund", Instrument zur Qualitätssicherung gestützt auf die Evaluationsstandards der Schweizerischen Evaluationsgesellschaft (SEVAL-Standards), Thomas Widmer, Bern 2005.