Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine
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zata occorre tener conto della concordanza temporale con gli anni di calcolo, poiché la crescita dei redditi da lavoro e da capitale è strettamente legata alla crescita delle entrate fiscali.
Articolo 7
Le cifre relative al reddito determinante delle persone fisiche derivano dai dati della statistica dell'imposta federale diretta. Contrariamente ad altre componenti del potenziale di risorse, in questo caso si può fare riferimento a una base statistica già esistente.
Articoli 8 e 9
La franchigia del reddito imponibile serve per tener conto, nel potenziale di risorse, della limitata utilizzabilità fiscale dei redditi bassi. A tal fine, due sono gli aspetti importanti: la franchigia rappresenta un reddito minimo che, per ragioni sociali, non dovrebbe essere ulteriormente ridotto attraverso oneri fiscali. Inoltre essa ha indirettamente un effetto progressivo sul reddito determinante; in tal modo, il potenziale di risorse tiene conto dell'imposizione progressiva dei redditi nei Cantoni.
Per tutti i Cantoni la franchigia corrisponde all’inizio dell’assoggettamento alle tariffe dell'imposta federale diretta in caso di tassazione annuale dei coniugi per il corrispondente anno di calcolo. È chiaro che la franchigia unitaria non rispecchia assolutamente le diverse tariffe progressive applicate nei Cantoni né i redditi minimi contemplati in tali tariffe. Ma questo non è auspicato nemmeno nell’ottica che il potenziale di risorse non debba rappresentare l’utilizzazione fiscale, bensì la base fiscale. Questa franchigia si è tuttavia rivelata una grandezza molto plausibile sia in relazione al reddito minimo sia per la rappresentazione dell'imposizione progressiva dei redditi nei Cantoni. Pertanto, la progressione della BIA si situa nella media delle tariffe progressive cantonali.
Articoli 10-12
L'imposizione dei redditi tassati alla fonte è effettuata direttamente sullo stipendio lordo. Le basi di calcolo non sono dunque direttamente paragonabili ai redditi imponibili delle persone fisiche non tassate alla fonte. Per tenere conto, nel potenziale di risorse, del reddito tassato alla fonte, è necessario ponderare gli stipendi lordi con un fattore adeguato. Si pone inoltre il problema che la maggior parte del reddito tassato alla fonte in Svizzera è utilizzabile fiscalmente solo in misura limitata. Le persone tassate limitatamente sono frontalieri la cui imposizione si basa su convenzioni specifiche tra il Paese di origine, da un lato, e la Confederazione e/o il Cantone interessato, dall'altro.
Per tenere conto della differente base di calcolo, gli stipendi lordi tassati alla fonte vengono moltiplicati per un fattore γ. Il fattore corrisponde al rapporto tra il reddito determinante delle persone fisiche non tassate alla fonte in Svizzera secondo gli articoli 8 e 9 e il reddito primario delle economie domestiche private della Svizzera secondo i conti nazionali. In tal modo si parte implicitamente dal presupposto che il reddito primario secondo i conti nazionali corrisponde alla massa salariale lorda delle persone fisiche. Questa ipotesi è senz’altro semplicistica ma plausibile.
Le formule di calcolo per le singole categorie di persone fisiche tassate alla fonte si distinguono a seconda dello stipendio lordo fiscalmente utilizzabile. Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte degli stranieri residenti sul territorio, dei consiglieri d'amministrazione stranieri e dei frontalieri tassati integralmente si può effettuare direttamente moltiplicando lo stipendio lordo per il fattore γ, mentre per la determinazione del reddito determinante dei frontalieri tassati limitatamente bisogna procedere a un calcolo indiretto avvalendosi dell’aliquota fiscale standardizzata. Questo è dovuto al fatto che i relativi contratti non forniscono indicazioni sulla parte di reddito lordo fiscalmente utilizzabile dalla Svizzera, ma definiscono le quote (massime) del reddito lordo spettanti alla Svizzera come gettito fiscale, ossia le aliquote di imposta. Nel caso dei frontalieri tassati limitatamente, si ipotizza quindi che lo stipendio lordo moltiplicato per l'aliquota di imposta spettante alla Svizzera conformemente alla convenzione corrisponda al gettito fiscale standardizzato derivante dai corrispondenti