Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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sponibili degli ultimi tre anni. Di questo aspetto si tiene conto negli articoli 2 e 3 introducendo la delimitazione temporale del concetto.

L'anno civile in cui confluiscono mezzi finanziari sulla base di un determinato potenziale di risorse è definito anno di riferimento di tale potenziale di risorse. La BIA è definita invece dall’anno di calcolo. Per motivi di rilevamento, i tre anni di calcolo necessari secondo l'articolo 3 capoverso 4 LPFC sono di quattro - sei anni antecedenti all'anno di riferimento. I pagamenti della perequazione delle risorse del 2008 si baseranno quindi sul potenziale di risorse del 2008 che corrisponde alla media della BIA degli anni 2002, 2003 e 2004.

Articoli 4 e 5

Questi due articoli disciplinano il calcolo di due grandezze che sono di centrale importanza per il calcolo dei versamenti di compensazione. Per il potenziale di risorse pro capite degli abitanti occorre tener conto della corrispondenza temporale tra la BIA e la popolazione residente media, ragion per cui per il calcolo di questa grandezza si ricorre al numero degli abitanti negli anni di calcolo. Questa corrispondenza temporale è importante soprattutto in relazione alla dinamica del potenziale di risorse pro capite, poiché la crescita dei redditi da lavoro e da capitale è strettamente legata alla crescita della popolazione.

L'indice delle risorse mette in relazione i potenziali di risorse pro capite dei Cantoni con il relativo valore svizzero e costituisce in tal modo la base per la suddivisione in Cantoni finanziariamente forti e in Cantoni finanziariamente deboli nonché per il calcolo dei rispettivi versamenti di compensazione.

Articolo 6

Per motivi linguistici, il legislatore ha preferito il concetto "risorse proprie determinanti" di cui agli articoli 5 capoverso 3 e 6 capoversi 1 e 3 LPFC al concetto iniziale, tecnicamente più preciso, di "gettito fiscale standardizzato". I concetti sono però identici dal punto di vista materiale. Essi corrispondono al gettito fiscale ipotetico che un determinato Cantone realizzerebbe se al suo potenziale di risorse applicasse, un'aliquota uniforme, proporzionale, identica per tutti i Cantoni, ossia l’aliquota fiscale standardizzata. Il calcolo del gettito fiscale standardizzato è importante per la valutazione dell’effetto compensativo della perequazione delle risorse, in particolare per quanto riguarda il valore cui bisogna mirare conformemente all'articolo 6 capoverso 3 LPFC. Va tenuto presente che l’effetto compensativo non può essere valutato direttamente sulla base del potenziale di risorse, poiché questi non si fonda sulle entrate effettive del Cantone, ma sulle basi imponibili. Quest’ultime non variano in funzione della perequazione delle risorse. La perequazione delle risorse si ripercuote sulla situazione finanziaria del Cantone, ma non ha l’effetto di modificare i redditi da lavoro e da capitale realizzati nel Cantone. È pertanto necessaria una grandezza ausiliaria che permetta un confronto diretto e obiettivo tra versamenti di compensazione e potenziali entrate fiscali dei Cantoni.

L'aliquota fiscale standardizzata per il calcolo del gettito fiscale standardizzato corrisponde all'utilizzazione fiscale effettiva del potenziale di risorse della Svizzera da parte di tutti i Cantoni e i comuni negli anni di calcolo. Essa comprende anche la quota cantonale all'imposta federale diretta, che con l'entrata in vigore della NPC ammonta al 17 per cento del gettito (art. 128 cpv. 4 Cost.3). La quota cantonale all'imposta federale diretta è quindi equiparata alle entrate fiscali proprie dei Cantoni. La qualificazione quali entrate fiscali proprie4 è giustificata dal fatto che la quota spettante al singolo Cantone è in correlazione diretta con la base imponibile nel Cantone e con il gettito fiscale realizzato nel Cantone a livello di imposta federale diretta. L'imposta preventiva e l’imposta sugli oli minerali, invece, vengono ripartite secondo la popolazione oppure sulla base di indicatori strutturali.

Analogamente al potenziale di risorse pro capite, nel calcolo dell'aliquota fiscale standardiz-

3 RS 101

4 Si confronti al riguardo anche le relative raccomandazioni del Consiglio d'Europa; Council of Europe: "Recommendation Rec (2005)1 of the Committee of Ministers to member stats on the financial resources of local and regional authorities"