Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine
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L'osservatore del Controllo federale delle finanze rappresenta gli interessi dei diversi gremi di controllo delle finanze cantonali in seno al gruppo di studio.
Il Cantone toccato da una misura correttiva ha la possibilità di pronunciarsi entro un breve termine sulle correzioni e stime effettuate.
Il gruppo di studio informa regolarmente i Cantoni e il Dipartimento federale delle finanze mediante un rapporto annuo sulle proprie constatazioni e sulle misure previste. I Cantoni sono quindi chiamati ad esprimere il proprio parere all’attenzione del Dipartimento federale delle finanze. Il gruppo di studio non emana decisioni impugnabili. Esso è sottoposto alle disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati. Confederazione e Cantoni convengono che ai fini del controllo dei dati debba essere istituito un ispettorato indipendente, supportato e finanziato dai Cantoni. Attualmente si stanno esaminando assetto e ancoraggio giuridici. Il rapporto esplicativo definitivo tratterà in modo approfondito questi punti e presenterà le disposizioni giuridiche a livello di ordinanza rispettivamente, se del caso, a livello di legge.
Articoli 29 e 30
I due articoli precisano l’articolo 5 capoverso 2 LPFC. Adeguando il contributo dei Cantoni finanziariamente forti si stabilisce che, per la determinazione del tasso di variazione del contributo complessivo dei Cantoni finanziariamente forti, si applica il tasso di variazione della somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti nell'anno di perequazione considerato. Un metodo di calcolo alternativo consisterebbe nel determinare il tasso di variazione secondo la somma dei potenziali di risorse dei Cantoni finanziariamente forti nell’anno di perequazione in rapporto alla somma corrispondente dei Cantoni finanziariamente forti nell’anno precedente. Questo metodo avrebbe come conseguenza che il tasso di variazione verrebbe determinato in misura relativamente forte dal passaggio di uno o più Cantoni dalla categoria di Cantoni finanziariamente deboli a quella di Cantoni finanziariamente forti o viceversa. Il metodo di calcolo scelto nell’articolo 30 capoverso 2 permette invece di evitare che il contributo complessivo e i contributi individuali dei Cantoni finanziariamente forti aumentino o diminuiscano in misura eccessiva a seguito di questo "passaggio di categoria" di uno o più Cantoni.
Articolo 31
Conformemente all’articolo 5 capoverso 3 LPFC, i Cantoni finanziariamente forti versano per abitante una percentuale unitaria della differenza tra il loro gettito fiscale standardizzato per abitante e la media svizzera. Dato che i gettiti fiscali standardizzati per abitante sono proporzionali rispetto al potenziale di risorse per abitante e quindi anche rispetto all’indice delle risorse, i contributi dei Cantoni finanziariamente forti sono parimenti proporzionali all’indice delle risorse. I contributi dei Cantoni finanziariamente forti possono essere calcolati direttamente sulla base della differenza tra l’indice delle risorse e la media svizzera di 100.
Articolo 32
Analogamente al calcolo dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti, anche il calcolo dei versamenti ai Cantoni finanziariamente deboli può essere effettuato direttamente sulla base della differenza tra l’indice delle risorse e la media svizzera di 100.
Il versamento progressivo dovrebbe permettere di raggiungere, con il minor impiego possibile di mezzi finanziari, il valore auspicato secondo cui, unitamente al contributo pro capite dalla perequazione delle risorse, i gettiti fiscali standardizzati per abitante di ogni Cantone finanziariamente debole devono ammontare se possibile almeno all’85 per cento della media svizzera (art. 6 cpv. 3 LPFC). Questo implica una progressione possibilmente forte che concentri i mezzi sui Cantoni finanziariamente deboli. D’altra parte l’ordine di classica dei Cantoni per quanto concerne i loro gettiti fiscali standardizzati per abitante non deve essere modificato.