Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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redditi tassati alla fonte. Il reddito determinante tassato alla fonte si ottiene pertanto dividendo il gettito fiscale standardizzato così calcolato per l'aliquota fiscale standardizzata.

La convenzione di doppia imposizione con l'Austria5 è stata adattata di recente, ragion per cui si applicano formule diverse a seconda dell’anno di calcolo. Sino alla fine del 2005 alla Svizzera spetta un'imposta di al massimo il tre per cento delle entrate lorde. Il reddito lordo dei relativi frontalieri nel Cantone viene pertanto dapprima moltiplicato per il fattore 0,03. Il risultato corrisponde al gettito fiscale standardizzato del Cantone derivante dall'imposizione dei suddetti frontalieri. Dividendo tale importo per l'aliquota fiscale standardizzata si ottiene il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell'Austria tassati limitatamente. A partire dal 2006 i lavoratori che hanno il proprio domicilio in Austria saranno tassati interamente dalla Svizzera. La Svizzera garantisce però all’Austria una compensazione fiscale pari al 12,5 percento delle entrate fiscali di tali persone. Dapprima si determina il gettito fiscale standardizzato del Cantone derivante dall’imposizione di questi frontalieri moltiplicando i redditi lordi per il fattore γ e l’aliquota fiscale standardizzata. Dal risultato così ottenuto si deduce il 12,5 per cento. Il gettito fiscale standardizzato residuo che rimane al Cantone si divide nuovamente per l’aliquota fiscale standardizzata ottenendo in tal modo il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri dell’Austria tassati limitatamente. Con l'ultima operazione l'aliquota fiscale standardizzata viene eliminata dalla formula.

Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri della Germania6 tassati limitatamente e quello dei frontalieri della Francia7 tassati limitatamente, con imposizione in Francia, è effettuato analogamente alla regolamentazione valida sino alla fine del 2005 per l’Austria; in questo caso alla Svizzera spetta un'imposta del 4,5 per cento (al massimo) del reddito lordo.

II calcolo è più complesso per i frontalieri della Francia nel Canton Ginevra. Questi sono tassati dal Canton Ginevra, che restituisce alla Francia il 3,5 per cento della massa salariale. Dapprima si determina direttamente il gettito fiscale standardizzato del Canton Ginevra derivante dall'imposizione di questi frontalieri. A tal fine, i relativi redditi lordi vengono moltiplicati per il fattore γ e l'aliquota fiscale standardizzata. Dal risultato viene infine dedotto il 3,5 per cento dei redditi lordi. L'importo residuo corrisponde al gettito fiscale standardizzato che rimane al Canton Ginevra. Dividendo tale importo per l'aliquota fiscale standardizzata si ottiene quindi il reddito determinante tassato alla fonte dei frontalieri tassati limitatamente nel Canton Ginevra.

Secondo la convenzione con l'Italia, i frontalieri in questione sono tassati in Svizzera e all'Italia va il 40 per cento delle entrate fiscali lorde. Il calcolo del reddito determinante tassato alla fonte è effettuato quindi analogamente alla regolamentazione valida dal 2006 per l’Austria; la quota destinata all’Italia ammonta al 40 per cento.

Per tutti i calcoli che vengono effettuati indirettamente tramite l'aliquota fiscale standardizzata, occorre impiegare l'aliquota fiscale standardizzata dell'anno precedente quello di riferimento. Poiché è calcolata sulla base del potenziale di risorse completo dell'anno di riferimento (cfr. art. 6), l’aliquota fiscale standardizzata dell'anno di riferimento non può essere essa stessa un elemento del calcolo di questo potenziale di risorse.

Articolo 13

Nel calcolo della sostanza determinante delle persone fisiche si tiene conto di tutti i contribuenti che hanno il proprio domicilio, un immobile o una stabile organizzazione nel Cantone. La base è data dalla sostanza netta; bisogna evitare i doppi conteggi.

5 Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0672.916.31).

6 Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.913.62).

7 Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (RS 0.672.934.91).