Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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Articolo 57

Il primo e il secondo rapporto sull’efficacia contengono a titolo supplementare una presentazione del passaggio dall’attuale alla nuova perequazione finanziaria.

Il primo rapporto sull’efficacia contiene, conformemente alla disponibilità dei dati, unicamente le analisi relative all’anno di introduzione della nuova perequazione finanziaria. Inoltre, esso dovrà presentare per il primo periodo quadriennale le ripercussioni preliminari della nuova impostazione della perequazione finanziaria. Per fornire una base decisionale più ampia, bisogna prevedere per il primo rapporto un aggiornamento dei dati dell’anno successivo. A tal fine, in vista dei dibattiti parlamentari, il rapporto dovrà essere accompagnato da un rapporto supplementare.

Disposizioni finali

Articolo 58 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 19 giugno 195914 concernente la perequazione finanziaria tra i Cantoni è stata abrogata con l'emanazione della legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri. Di conseguenza devono essere abrogate anche le ordinanze che si basano su tale legge, vale a dire l'ordinanza del 21 dicembre 197315 che disciplina la graduazione dei contributi federali secondo la capacità finanziaria dei Cantoni e l'ordinanza del 27 novembre 198916 sulla perequazione finanziaria mediante la quota cantonale dell’imposta federale diretta.

Articolo 59 Entrata in vigore

L'ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri entrerà in vigore, secondo le previsioni attuali, il 1° gennaio 2008, contemporaneamente alle nuove disposizioni costituzionali, alla legge concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri, alla legislazione d'esecuzione e ai decreti federali concernenti la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

14 RS 613.1

15 RS 613.12

16 RS 613.13