Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine
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con un fattore beta. A seconda dello statuto della persona giuridica, si applicano diversi fattori beta, che tuttavia sono identici per tutti i Cantoni.
Articolo 23
I fattori beta sono costituiti da un fattore di base e da un fattore di supplemento. Il fattore di base si fonda sulle quote imponibili degli altri proventi da fonti estere secondo l'articolo 28 capoversi 2-4 LAID. Per le società holding il fattore di base è uguale a zero, poiché conformemente all'articolo 28 capoverso 2 LAID tali società non pagano l’imposta sull’utile, fatta eccezione per i redditi della loro proprietà fondiaria svizzera che sono imposti secondo la tariffa ordinaria. Per le società di gestione secondo l’articolo 28 capoverso 3 LAID e le società di gestione secondo l’articolo 28 capoverso 4 LAID, il fattore di base è determinato ogni quattro anni tramite valutazione delle quote imponibili degli altri proventi da fonti estere di tutte le società tassate in Svizzera conformemente al suddetto articolo. A tal fine, bisogna basarsi sul primo quartile delle relative società. Questo significa che un quarto dei valori determinati è inferiore e tre quarti sono superiori al fattore di base.
Il fattore di supplemento tiene conto, contrariamente all'imposta cantonale, dell'imposizione completa dell'utile delle società holding e delle società di gestione nell'ambito dell'imposta federale diretta. Infatti, i Cantoni hanno diritto a una quota del 17 per cento del gettito fiscale conseguito nel proprio Cantone. La quota dell'imposta federale diretta ripartita tra i Cantoni in base al gettito può essere equiparata alle entrate fiscali proprie dei Cantoni.10 Per la parte di utile (ricavo da fonti svizzere imposto secondo la tariffa ordinaria) presa in considerazione, non vi sono ripercussioni sul calcolo degli utili determinanti, poiché detta parte confluisce nel potenziale di risorse. Per quanto riguarda la quota di utile (altri proventi) utilizzabile solo in misura limitata nei Cantoni, si deve tuttavia tener conto del fatto che la stessa viene ulteriormente utilizzata tramite la quota cantonale all'imposta federale diretta. I fattori beta che si basano solo sulla valutazione dell'imposizione cantonale sarebbero quindi troppo bassi.
Il fattore di supplemento è calcolato attraverso il gettito fiscale standardizzato. A tal fine, dapprima si ipotizza che la quota supplementare al gettito fiscale standardizzato corrisponda esattamente alla quota cantonale all'imposta federale diretta, ossia al 17 per cento. Questo significa che in un primo momento il fattore di supplemento è uguale alla moltiplicazione dell’aliquota dell’imposta sull’utile nell’ambito dell'imposta federale diretta (8,5 %) per la quota cantonale (17 %). In un secondo momento si prende in considerazione il fatto che una parte di questo gettito fiscale standardizzato è già compreso nel fattore di base. Questa parte viene quindi dedotta. Inoltre, dato che la quota cantonale all'imposta federale diretta equivale almeno in parte a una provvigione versata ai Cantoni per la stima e la riscossione dell’imposta, si effettua un'ulteriore riduzione del 50 per cento. Infine si divide il fattore per l'aliquota fiscale standardizzata.
È noto che per l’imposizione delle società con statuto fiscale speciale bisogna applicare un valore più basso di quello previsto dall’imposta federale diretta (correzione mediante il fattore beta). Al fine di evitare i suddetti problemi di qualità, questo fattore di correzione deve essere applicato solo alle società per le quali è già stata operata la tassazione definitiva. Ciò deve servire d’incentivo a tassare definitivamente entro il termine di riscossione di due anni possibilmente tutte le società con statuto fiscale speciale.
Per il Canton Zugo è difficile realizzare la tassazione definitiva di tali società entro il termine stabilito. Per questa ragione, durante un periodo di transizione si applica una regolamentazione d’eccezione, valida per tutti i Cantoni. Essa offre la possibilità di fornire, durante un determinato periodo, dati provvisori per le società per le quali non è ancora stata effettuata la tassazione definitiva. Nel Canton Zugo, durante questo periodo di transizione devono essere ponderate con il fattore beta anche le società dotate di statuto fiscale speciale tassate provvisoriamente. Il periodo preso in considerazione per la regolamentazione d’eccezione è fissato a dieci anni (art. 23 cpv. 5 e art. 54). Le specifiche di dettaglio per i restanti Cantoni, che l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha definito tempo fa in collaborazione con i
10 Cfr. al riguardo le relative spiegazioni agli articoli 6 e 7.