Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/60: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 2. Avamprogetto di Ordinanza concernente la perequazione finanziaria e la com-pensazione degli oneri (OPFC) · 26 pagine

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Cantoni, non subiscono in linea di principio modifiche.

Articoli 24 e 25

Nella statistica dell'imposta federale diretta le basi di calcolo e i gettiti fiscali vengono assegnati ai Cantoni conformemente al Cantone cui compete la tassazione. Questo causa distorsioni a livello di redditi e utili determinanti, poiché le basi di calcolo, stimate in un dato Cantone, ma la cui utilizzabilità fiscale spetta a un altro, non sono assegnate correttamente. Per tener conto di ciò, la BIA dei Cantoni determinata conformemente alle sezioni 2, 3, 5 e 6 viene corretta forfettariamente sulla base dei riparti fiscali dell'imposta federale diretta.

Per motivi legati al rilevamento dei dati, la correzione della BIA non si effettua fondandosi sulle basi di calcolo, che peraltro devono essere nuovamente assegnate, ma indirettamente e mediante ponderazione, sugli accrediti allibrati nei Cantoni a favore di altri Cantoni. Dato che gli accrediti allibrati non sono entrate fiscali cantonali, bensì entrate fiscali derivanti dall'imposta federale diretta, in questo caso non ci si può basare sull'aliquota fiscale standardizzata. Il fattore di ponderazione impiegato è il rapporto tra la base di calcolo dell'imposta federale diretta e il corrispondente provento del Cantone per l’anno di calcolo. La base rilevante per il calcolo dell'imposta corrisponde alla somma dei redditi determinanti tassati alla fonte e imposti secondo la tariffa ordinaria nonché degli utili determinanti delle imprese imposte secondo la tariffa ordinaria e beneficianti di privilegi fiscali.

Articoli 26-28

Osservazione preliminare: l’organizzazione del progetto NPC è stata istituita dal Consiglio federale con decisione del 9 dicembre 2002. In quest’ultima si stabiliscono i principi della suddetta organizzazione, i gruppi di progetto come pure i ruoli e le competenze dei vari organi del progetto. Si presume che l’attuale organizzazione del progetto NPC non sussisterà più dopo l’entrata in vigore della NPC. Vi saranno soltanto gruppi di studio paritetici per il settore della garanzia della qualità, che sarà spiegato nel seguito, e per il rapporto sull’efficacia (art. 45 segg.). Essi saranno istituiti dal DFF.

Le sezioni 8 e 9 dell’ordinanza disciplinano il rilevamento dei dati e il controllo della qualità nell’ambito del nuovo calcolo del potenziale di risorse che viene effettuato annualmente.

I dati vengono rilevati dai Cantoni sulla base delle specifiche di dettaglio elaborate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e approvate dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF). Le specifiche di dettaglio contengono le istruzioni tecniche particolareggiate e le scadenze per la fornitura dei dati. Le amministrazioni cantonali delle contribuzioni forniscono i dati dei singoli anni di calcolo di volta in volta secondo le scadenze stabilite per la consegna all’AFC.

L’AFC verifica la plausibilità dei dati. Se constata errori, cifre lacunose o mancanti, essa rinvia i dati al Cantone interessato per la rielaborazione entro un congruo termine. I dati rielaborati dal Cantone vengono ritrasmessi all’AFC.

Per il controllo ulteriore della qualità viene istituito un “gruppo di studio” ausiliario. Questi garantisce la qualità delle basi di calcolo del potenziale di risorse. Il suddetto gruppo analizza i dati ed è anche autorizzato a effettuare chiarimenti sul posto, ossia nei Cantoni. In caso di dati errati, mancanti o non sfruttabili, esso adotta misure procedendo nel modo seguente:

• dati qualitativamente insufficienti ma ulteriormente sfruttabili: correzione opportuna dei dati presentati;

• dati mancanti o non ulteriormente sfruttabili: stima della base imponibile aggregata attraverso metodi di calcolo standardizzati. Questi metodi di calcolo sono stati concepiti in modo che i Cantoni che non forniscono dati o li forniscono in misura insufficiente non siano avvantaggiati rispetto a quelli che comunicano correttamente i propri dati. I metodi di calcolo figurano nell’allegato.