Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine
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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
Avamprogetto
Modifica dell’ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1)
Adeguamenti al regolamento (CE) n. 561/2006 del 15 marzo 2006 (modifica delle disposizioni in materia sociale), che abroga il vigente regolamento (CEE) n. 3820/85, e alla direttiva 2002/15/CE dell’11 marzo 2002 (direttiva sull’organizzazione dell'orario di lavoro)
A. Osservazioni generali:
Il regolamento (CE) n. 561/2006 intende migliorare le condizioni sociali dei lavoratori cui si applica, nonché la sicurezza stradale in generale. A tal fine prevede in particolare disposizioni relative al periodo di guida massimo per giornata, per settimana e per periodo di due settimane consecutive, una disposizione che obbliga il conducente a effettuare almeno un periodo di riposo settimanale regolare per ogni periodo di due settimane consecutive e disposizioni in base alle quali un periodo di riposo giornaliero non dovrebbe in nessun caso essere inferiore a un periodo ininterrotto di nove ore. Dato che tali disposizioni garantiscono riposi adeguati, e tenuto conto dell'esperienza acquisita negli ultimi anni in materia di applicazione, non è più necessario un sistema di compensazione per i periodi di riposo giornaliero ridotto. Lo scopo della direttiva 2002/15/CE è fissare prescrizioni minime in materia di organizzazione della durata del lavoro al fine di tutelare la sicurezza e la salute dei conducenti di veicoli, migliorare la sicurezza stradale e uniformare le condizioni di concorrenza.
L’obiettivo della riformulazione delle disposizioni CE in materia sociale era inoltre quello di creare regole più semplici e chiare, che possano essere facilmente capite, interpretate e applicate sia dalle imprese del settore sia dalle autorità di esecuzione.
B. Singoli punti sulla ripresa/non ripresa della legislazione comunitaria:
1. Eccezioni della OLR 1 (sintesi)
Alcune delle eccezioni previste all’articolo 4 capoverso 1 OLR 1 (= eccezioni generali che si applicano anche al traffico internazionale) devono essere spostate al capoverso 2 (= eccezione riguardante esclusivamente il traffico interno), poiché le eccezioni di carattere generale sono state ridotte nel regolamento CE (e probabilmente anche nell’AETR). Solo l’eccezione per i conducenti dei veicoli per la raccolta e il trasporto del latte deve essere cancellata per intero. Le altre possibili eccezioni, secondo l’articolo 13 del regolamento CE (p. es. veicoli elettrici usati entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa, veicoli adibiti al trasporto di denaro e valori, al trasporto di rifiuti animali), che ogni Stato membro può decidere autonomamente se ammettere o meno, non devono essere applicate in Svizzera, poiché un ampliamento della lista delle eccezioni, di per sé già lunga, è in contrasto con l’obiettivo di una migliore tutela dei conducenti e della sicurezza stradale perseguito con queste modifiche.
2. Responsabilità delle imprese (terminologia dell’UE: "imprese di trasporto")
L’articolo 10 capoverso 3 primo periodo del regolamento CE prevede che le imprese siano responsabili illimitatamente per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti, anche quando le infrazioni sono state commesse sul territorio di un altro Stato membro o di un Paese terzo1.
Valutazione dell’USTRA: con la responsabilità illimitata dell’impresa si vuole far sì che essa ottemperi ancor più ai suoi obblighi (controllo e organizzazione delle attività dei lavoratori, impartizione di istruzioni di lavoro concrete e realistiche). In questo modo viene alzato il "livello inibitorio" di azioni illecite (retribuire il conducente in base alle distanze percorse o al volume delle merci, indurlo a commettere reati), poiché l’impresa è ritenuta responsabile in tutti i casi. L’introduzione di una responsabilità illimitata e incondizionata dell'impresa per le infrazioni commesse
1 Secondo l’articolo 10 capoverso 3 secondo periodo, gli Stati membri possono tuttavia subordinare tale responsabilità all’infrazione da parte dell’impresa. Sono considerati tali (a) la retribuzione in base alle distanze percorse e/o al volume delle merci trasportate e (b) un’organizzazione del lavoro tale da non consentire ai conducenti il rispetto delle disposizioni relative al lavoro, alla guida e ai riposi. Gli Stati membri possono tener conto di ogni prova per dimostrare che l’impresa di trasporto non può essere ragionevolmente considerata responsabile dell’infrazione commessa.