Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine

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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 4 Eccezioni Art. 4 Eccezioni

1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veico-1 La presente ordinanza non si applica ai conducenti di veili: coli:

a. con una velocità massima ammissibile di 30 km/h; a. con una velocità massima ammissibile non superiore a 40 km/h;

b. usati da esercito, polizia, servizio antincendio, prote- b. usati da esercito, polizia, servizio antincendio, protezione civile o per incarico di queste istanze; zione civile o per incarico di queste istanze;

c. usati dai servizi di nettezza urbana, canalizzazione e c. abrogato, spostato al capoverso 2.

protezione contro i pericoli d’inondazione, dalle offi-

cine elettriche, del gas e centrali idriche, da quelle

per la manutenzione stradale, dai servizi di trasporto

dei valori postali, dei telefoni e dei telegrafi, impie-

gati da radio e televisione nonché ai veicoli utilizzati

per la localizzazione di impianti per la ricezione o la

trasmissione radiotelevisiva;

d. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, d. usati per il trasporto di persone nel traffico di linea, nella misura in cui la lunghezza della linea non supe- nella misura in cui la lunghezza della linea non superi i 50 km; ri i 50 km;

e. impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salva- e. impiegati nei servizi d’urgenza o per misure di salvataggio; taggio;

f. equipaggiati specialmente per compiti sanitari; f. equipaggiati specialmente per compiti sanitari;

g. usati per trasporti di materiale da circo o per esposi- g. abrogato, spostato al capoverso 2.

tori;

h. equipaggiati specialmente per l’autosoccorso strada- h. equipaggiati specialmente per l’autosoccorso stradale; le;

i. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori di i. con i quali, a scopo di sviluppo tecnico o per lavori riparazione e manutenzione, sono eseguite corse di di riparazione e manutenzione, sono eseguite corse prova o di trasferimento e che non sono ancora in di prova o di trasferimento e che non sono ancora in circolazione come nuovi o trasformati; circolazione come nuovi o trasformati;

k. usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi k. con un peso totale ammesso, rimorchi inclusi, fino a puramente privati; 7,5 t, usati per trasporti non commerciali di cose, a scopi puramente privati;

l. usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e l. abrogato (e non spostato al capoverso 2!).

per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo

di foraggio destinato a tali aziende;

m. assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, m. abrogato, spostato al capoverso 2.

autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con

il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov.

1959 sull’assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1

lett. e dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla

circolazione di persone e veicoli, OAC).

2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica2 Nel traffico interno, la presente ordinanza non si applica inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i inoltre ai conducenti che eseguono unicamente corse con i seguenti veicoli o combinazioni di veicoli: seguenti veicoli o combinazioni di veicoli:

a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a a. autoveicoli per il trasporto di persone che, oltre a quello del conducente, hanno un numero di posti a quello del conducente, hanno un numero di posti a sedere non superiore a 16; sedere non superiore a 16;

b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella b. combinazioni di veicoli per il trasporto di cose, nella misura in cui il peso totale del veicolo trattore non misura in cui il peso totale del veicolo trattore non superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in superi le 3,5 t e, per i trattori a sella, nella misura in cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta cui il peso totale del convoglio non supera 5 t giusta la licenza di circolazione; la licenza di circolazione;

c. veicoli dell’amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 c. veicoli dell’amministrazione federale (art. 2 cpv. 1 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti); Confederazione e i loro conducenti);

d. veicoli usati per il prestito di libri, giocattoli, esposi- d. veicoli progettuali mobili dotati di attrezzature spezioni itineranti e analoghe, e a tale scopo specialmen- ciali, essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da te equipaggiati; fermi, per fini didattici;

e. veicoli usati per la scuola guida. e. veicoli usati per la scuola guida;

f. veicoli usati dai servizi di canalizzazione, di protezione contro le inondazioni, di manutenzione della