Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine
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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
complessivamente a 12 ore.
4 Se più persone si alternano al volante (equipaggio multi-4 In caso di equipaggio multiplo, il conducente deve effettuaplo), ognuna di loro deve avere, in ciascun periodo di 30 ore, re un nuovo periodo di riposo giornaliero di almeno 9 ore un periodo minimo di riposo giornaliero complessivamente entro 30 ore dal termine di un periodo di riposo giornaliero o non inferiore a 8 ore consecutive. settimanale.
5 Il riposo giornaliero può essere preso nel veicolo se questo5 In trasferta, i periodi di riposo giornaliero possono essere è in sosta e provvisto di una cuccetta. effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e sia dotato
delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti.
6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per abrogato.
la riduzione del riposo giornaliero deve essere collegato con
un altro periodo di riposo di almeno 8 ore. Su richiesta del
conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo
domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo.
Spiegazioni:
La regolamentazione del periodo di riposo giornaliero è semplificata e resa più precisa in particolare:
a) dal fatto che l’inizio del periodo di calcolo è ora fissato in maniera inequivocabile (“entro 24 ore dalla fine del
periodo di riposo giornaliero o settimanale precedente”);
b) dal fatto che un periodo di riposo giornaliero ridotto non deve più essere compensato nella settimana succes-
siva.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 10 Interruzione del riposo giornaliero in Art. 10 Interruzione del riposo giornaliero in caso di trasporti combinati caso di trasporti combinati
In caso di trasporti combinati, il conducente, in deroga1 Il conducente che accompagna un veicolo trasportato da all’articolo 9, può interrompere una sola volta il riposo una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effetgiornaliero per caricare il veicolo su un convoglio ferrovia- tua un periodo di riposo giornaliero regolare, può durante tale rio o un traghetto o scaricarlo, purché siano adempiute le periodo di riposo, in deroga all’articolo 9, effettuare altre seguenti condizioni: attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora
complessiva. Nel corso di tale riposo giornaliero regolare il conducente deve poter disporre di una cuccetta o di una branda.
a. la parte di riposo giornaliero fruita a terra deve esse- abrogato.
re immediatamente antecedente o successiva alla
parte di riposo giornaliero fruita a bordo del traghet-
to o del convoglio ferroviario;
b. il periodo dell’interruzione compreso tra le due parti abrogato.
di riposo giornaliero deve essere quanto possibile
breve e non può in nessun caso eccedere 1 ora prima
del carico o dello scarico del veicolo o dal momento
di abbandonare traghetto o ferrovia, comprese even-
tuali formalità doganali;
c. durante le due parti del riposo giornaliero il condu- abrogato.
cente deve poter disporre di un letto o di una cuccet-
ta;
d. le due parti del riposo giornaliero devono essere au- abrogato.
mentate insieme di almeno 2 ore rispetto al riposo
giornaliero ininterrotto che il conducente dovrebbe
prendere senza interruzione il giorno in questione
secondo l’articolo 9.
Spiegazioni:
Semplificazione; il risultato è praticamente uguale alla versione attuale.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 10a Viaggio di andata o di ritorno dal luogo del veicolo quale durata del lavoro
1 Il tempo impiegato dal lavoratore per recarsi dal suo domicilio al luogo ove normalmente inizia o termina il lavoro non è considerato durata del lavoro. Se il veicolo si trova in un luogo diverso da quello abituale, per cui la durata del tragitto risulta più lunga del solito, la differenza temporale rispetto alla normale durata del tragitto è considerata durata del lavo-