Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine
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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
ro.
2Non è considerato durata del lavoro secondo il capoverso 1 il tempo trascorso dal lavoratore su un treno o una nave traghetto e durante il quale il lavoratore dispone di una branda o di una cuccetta.
Spiegazioni:
Questa nuova disposizione (cfr. per analogia art. 9 cpv. 2 e 3 del regolamento CE) intende chiarire che i viaggi per raggiungere un veicolo con il quale vengono successivamente effettuati viaggi ai sensi della OLR 1, sono in linea di principio considerati durata del lavoro. Esempio: una persona si reca in macchina di prima mattina da Glarona a Zurigo per prendere in consegna, presso il mercato all’ingrosso, un veicolo precedentemente caricato di frutta e verdura: la durata del tragitto in macchina è considerata durata del lavoro, se la sede di attività del datore di lavoro è a Glarona. Il normale tragitto dal domicilio del lavoratore alla sede di attività del datore di lavoro non è invece considerato durata del lavoro, come secondo il diritto generale del lavoro. Pertanto, è considerato durata del lavoro ogni periodo di tempo che supera la normale durata del tragitto per recarsi al lavoro (dal domicilio alla sede dell’impresa o al luogo dove il lavoratore inizia o termina normalmente il suo lavoro). Esempio: il conducente del veicolo abita a Thun e inizia solitamente la sua attività lavorativa (p.es. come da accordo contrattuale) presso la sede dell’impresa del datore di lavoro, a Berna (durata del tragitto: 30 minuti). Ammettiamo però che il veicolo si trovi a Basilea, per cui la durata del tragitto per recarsi al lavoro risulta più lunga del solito (durata del tragitto: 90 minuti). In questo caso, è considerata durata del lavoro solo la differenza tra il tragitto normale e quello più lungo, ovvero 60 minuti.
Anche se per le autorità di esecuzione potrebbe risultare non facile, nella pratica, la verifica dell’osservanza di questa disposizione deve essere sancita espressamente nella OLR 1, allo scopo di migliorare le condizioni sociali dei lavoratori.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 11 Periodo di riposo settimanale Art. 11 Periodo di riposo settimanale
1 Nel corso di ogni settimana il conducente deve, a titolo di1 Nel corso di due settimane il conducente deve effettuare riposo settimanale, far sì che un periodo di riposo giornaliero due periodi di riposo settimanale regolare o un periodo di giusta l’articolo 9 sia esteso ad un totale di 45 ore consecuti- riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ve complessive. ridotto. La riduzione è compensata con un periodo di riposo
equivalente e ininterrotto entro le successive tre settimane.
2 Il periodo di riposo settimanale di cui al capoverso 1 può2 Un periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo essere ridotto ad un minimo di 36 ore consecutive se preso al sei periodi di 24 ore dal termine del precedente periodo di domicilio del conducente o nel luogo di stazionamento del riposo settimanale.
veicolo oppure a un minimo di 24 ore consecutive se preso
in un altro luogo.
3 Ogni riduzione conformemente al capoverso 2 è compensa-3 Ciascun periodo di riposo preso a compensazione di un ta con un periodo equivalente di riposo continuo prima della periodo di riposo settimanale ridotto deve essere attaccato ad fine della terza settimana che segue la settimana considerata. un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.
4 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana4 Un periodo di riposo settimanale che inizi in una settimana e si prolunghi nella settimana successiva può essere collega- e si prolunghi nella settimana successiva può essere collegato to a una di queste due settimane. a una di queste due settimane, ma non ad entrambe.
5 Il conducente di un veicolo per il trasporto di persone può,5 In trasferta, i periodi di riposo settimanale ridotto possono fatta eccezione per il traffico di linea internazionale (art. 5 essere effettuati nel veicolo, purché questo sia in sosta e sia cpv. 3, 3° periodo), trasferire il periodo di riposo settimanale dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i alla settimana che segue quella in cui dovrebbe rispettare il conducenti
riposo settimanale e collegarla al periodo di riposo settima-
nale di tale seconda settimana.
6 Ciascun periodo di riposo preso come compensazione per abrogato.
la riduzione del riposo settimanale deve essere collegato con
un altro periodo di riposo di almeno otto ore. Su richiesta del
conducente il periodo di riposo deve essere concesso al suo
domicilio o nel luogo di stazionamento del veicolo.
Spiegazioni:
Per l’abrogazione della regola dei 12 giorni per i veicoli adibiti al trasporto di persone, cfr. anche le spiegazioni relative all'articolo 5.