Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine
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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1
periodi di riposo né pause. Ciò non esclude ad ogni modo la possibilità di prendere pause o periodi di riposo durante i tempi di disponibilità. I tempi di disponibilità consentono al conducente di organizzarsi con maggiore flessibilità: essi non comportano infatti conseguenze giuridiche dirette (non esiste p.es. nessuna disposizione in base alla quale i tempi di disponibilità debbano essere intervallati da una pausa dopo un certo periodo di tempo). D’altro canto, però, viene a crearsi una nuova categoria di tempo, la cui retribuzione potrebbe sollevare qualche interrogativo. Tuttavia, dato che la questione retributiva non è oggetto della OLR 1, non vi è a presente la necessità di regolamentare questa tematica.
Equipaggio multiplo: viene proposta una definizione più chiara (cfr. l’attuale art. 9 cpv. 4 OLR 1) e risolta così l’incertezza del diritto vigente sul momento d’inizio di un equipaggio multiplo: un conducente può essere solo a bordo del veicolo esclusivamente durante la prima ora, mentre per il resto del periodo due (o più persone) devono essere presenti sul veicolo.
Periodo di riposo giornaliero: continua ad essere di 11 ore (periodo di riposo giornaliero regolare). D’ora in avanti, però, può essere suddiviso esclusivamente in due periodi, uno di tre e uno di nove ore, ed essere ridotto fino a nove ore (periodo di riposo giornaliero ridotto). Questa nuova regolamentazione facilita notevolmente le cose in confronto al diritto vigente, poiché da un lato il periodo di riposo giornaliero non può più essere suddiviso in tre periodi (p.es. 8+2+2 o 9+2+1) e dall’altro viene soppressa la compensazione del periodo di riposo durante la settimana successiva (cfr. art. 9 cpv. 6, che è abrogato). Contro la nuova regolamentazione non si possono sollevare obiezioni né da un punto di vista di protezione dei lavoratori né in termini di sicurezza stradale.
Periodo di riposo settimanale: continua ad essere di 45 ore (periodo di riposo settimanale regolare) o di almeno 24 ore (periodo di riposo settimanale ridotto). La disposizione secondo cui la durata minima deve essere di 36 ore consecutive se il periodo di riposo è effettuato nel luogo di stazionamento abituale del veicolo, è stata a giusto titolo cancellata nel diritto comunitario, in quanto priva di senso.
Settimana: la definizione di ”settimana“ non deve impedire ai conducenti di cominciare la loro settimana lavorativa qualsiasi giorno della settimana.
Non sembrano essere fondamentali e quindi non figurano nella OLR 1 le definizioni di "interruzione" e "riposo":
a) L’”interruzione” – o secondo la terminologia adottata in Svizzera "interruzione della guida" – è definita nel regolamento CE come "ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo." L’interruzione non è quindi un vero e proprio "riposo", poiché il conducente non può – come invece nel caso del riposo – disporre liberamente del suo tempo. Pause di guida e pause di lavoro sono da considerarsi in sostanza la stessa cosa. Dato però che né il regolamento n. 561/2006 né la direttiva 2002/15 forniscono una definizione di pausa di lavoro, pare superflua anche una definizione di pausa di guida. Finora, la OLR 1 vigente ne ha del resto potuto fare tranquillamente a meno.
b) Il "riposo" è "ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo". Riposo non è altro che il termine generico per indicare il periodo di riposo giornaliero e settimanale: nelle definizioni di questi due termini esso è definito in maniera identica. Il riposo in quanto tale non ha quindi un significato proprio e non ha bisogno di essere definito un’altra volta.
Testo in vigore Proposta di modifica Art. 3 cpv. 3 Art. 3 cpv. 3
3I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli imma-3 I conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatritricolati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni colati all’estero devono osservare soltanto le prescrizioni di di cui agli articoli 5, 8 capoversi 1–3 e 5 nonché 9–12, 14- cui agli articoli 5, 8, 9–12, 14–14c, 18 capoverso 1 e, se 14c e 18 capoverso 1. sono lavoratori, articolo 6 capoverso 1.
Spiegazioni:
Attenzione: l'articolo 3 capoverso 3 figurante nella colonna "testo in vigore" entrerà in vigore il 1˚ novembre 2006 (cfr. RU 2006 1689)!
Le disposizioni concernenti la durata del lavoro e le pause di lavoro si applicano anche ai lavoratori stranieri, che devono rispettare almeno quanto previsto nella direttiva 2002/15/CE (in media 48 ore/settimana su un periodo di 4, al massimo 6 mesi).