Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine

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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1

rete idrica, elettrica e del gas, di manutenzione e controllo della rete stradale, di nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti e riceventi di radio e televisione;

g. veicoli usati su mandato della Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe (art. 2 della legge sulle poste del 30.4.1997; RS 783.0) entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa incaricata e il cui peso totale ammesso, compresi rimorchi o semirimorchi, non sia superiore a 7,5 t;

h. veicoli speciali usati per il trasporto di materiale da circo o per fiere e mercati;

i. usati per il trasporto del latte nelle aziende agricole e per la resa dei contenitori di latte o latticini a scopo di foraggio destinato a tali aziende;

i. veicoli assegnati soltanto al traffico interno di un’impresa, autorizzati a circolare su strada pubblica soltanto con il permesso dell’autorità (art. 33 dell’O del 20 nov. 1959 sull’assicurazione dei veicoli e art. 72 cpv. 1 lett. e dell’O del 27 ott. 1976 sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli, OAC), o impiegati esclusivamente su strade all’interno di centri di smistamento quali porti, interporti e terminali ferroviari.

2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli 2bis Nel traffico interno, i conducenti che impiegano i veicoli di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di di cui al capoverso 2 lettera a per il trasporto professionale di persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla persone sottostanno all’ordinanza del 6 maggio 1981 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti. pesanti.

3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai3 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 1971 conducenti che sottostanno alla legge dell’8 ottobre 1971 sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti sulla durata del lavoro ed eseguono unicamente trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti contemplati in detta legge. Se vengono eseguiti altri trasporti suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi suppletivi, per la loro attività professionale complessiva essi devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative devono rispettare le prescrizioni degli articoli 5–12 relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i alla durata del lavoro, della guida e del riposo e gestire i mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16. mezzi di controllo giusta gli articoli 14–16.

4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai4 Nel traffico interno la presente ordinanza non si applica ai conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con trattori conducenti che eseguono trasporti esclusivamente con trattoagricoli. ri agricoli nell’ambito delle loro attività professionali e entro

un raggio di 100 km dal luogo ove ha sede l’impresa proprietaria del veicolo.

Spiegazioni:

Dato che le eccezioni generali sono state ridotte nel regolamento (CE) 561/2006, anche l’articolo 4 capoverso 1

deve essere opportunamente modificato. Le eccezioni finora elencate nel succitato articolo devono ora in parte

essere integrate nel capoverso 2 e si applicano pertanto solo al traffico interno; nel traffico internazionale, tutti i

conducenti dei veicoli di cui al capoverso 2 sottostanno obbligatoriamente alle disposizioni sulla durata del lavoro

e sui periodi di riposo.

Capoverso 1 lettera a: l’innalzamento del limite massimo di velocità da 30 a 40 km/h deriva da una proposta delle

organizzazioni agricole, sulla quale l’USTRA ha avviato un’indagine conoscitiva a fine maggio 2006 in occasione

della modifica di diverse ordinanze in materia di circolazione stradale (cfr.

http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html; termine: 31 luglio 2006). Nella proposta si chiede di alzare il limite a

45 km/h nel traffico interno. Se la proposta dovesse passare (non si conoscono ancora i risultati dell’indagine

conoscitiva), occorrerà valutare se, oltre all’innalzamento di 10 km/h per le eccezioni generali, sia opportuno alza-

re di altri 5 km/h il limite nel traffico interno.

Capoverso 1 lettera k: i trasporti non commerciali di cose saranno d’ora in poi esclusi dalla OLR 1 solo fino ad un

peso complessivo di 7,5 t!

Capoverso 2 generale: per il traffico interno proponiamo di mantenere le eccezioni conformemente all’attuale

capoverso 2 (in particolare cpv. 2 lett. b) e di riprendere ampiamente le eccezioni secondo l’articolo 13 del rego-