Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1

c. il numero delle ore straordinarie prestate e compen- c. i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale sate o rimunerate nel corso di una settimana nonché ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali complessivamente nell’anno civile; di riposo;

d. i giorni di riposo settimanali e, in caso di eventuale e. il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso ripartizione del riposo, la durata dei periodi parziali altri datori di lavoro.

di riposo;

e. il tempo eventualmente dedicato a un impiego presso

altri datori di lavoro.

4 Al più tardi alla fine della settimana, il registro previsto nei4 Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capocapoversi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative alla versi 1 e 2 deve contenere tutte le iscrizioni relative penultima settimana. Per i conducenti che svolgono l’attività all’ultimo mese. Per i conducenti che svolgono l’attività all’estero il registro deve essere compilato appena possibile all’estero il registro deve essere compilato appena possibile dopo il rientro in Svizzera. dopo il rientro in Svizzera.

6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il6 L’autorità di esecuzione può dispensare dal compilare il registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i registro dei periodi di lavoro, di guida e di riposo secondo i capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività profes- capoversi 1 e 2 il conducente che esercita l’attività professiosionale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda nale secondo un orario quotidiano invariabile, che escluda ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, ogni infrazione delle prescrizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo. La corrispondente decisione di della guida e del riposo. La corrispondente decisione di dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona dispensa, la cui validità è limitata a un anno, menziona l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del l’orario e il nome del conducente ed eventualmente del datodatore di lavoro; non può essere prorogata se, durante il re di lavoro; non può essere prorogata se, durante il periodo periodo di dispensa, il conducente ha effettuato oltre di dispensa, il conducente ha effettuato oltre 20 corse 20 corse all’infuori dell’orario. La durata di un eventuale all’infuori dell’orario. La durata di un eventuale superamento superamento della durata settimanale massima di lavoro (art. della durata settimanale massima di lavoro (art. 6 cpv. 1) 6 cpv. 1) deve essere fissata per scritto. deve essere fissata per scritto.

Spiegazioni:

Opportuni adeguamenti all’articolo 6 (durata media della settimana lavorativa).

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 22 Perseguimento penale Art. 22 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni. Oltre al Cantone nel quale è stata commessa l’infrazione è competente anche nel quale è stata commessa l’infrazione è competente anche il Cantone che l’accerta. il Cantone che l’accerta.

2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza2 Il perseguimento penale deve essere portato a conoscenza dell’autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è dell’autorità di esecuzione del Cantone nel quale il veicolo è immatricolato. immatricolato.

3Il perseguimento penale delle infrazioni commesse all'estero e accertate in Svizzera si rifà agli articoli 19 - 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio.

Spiegazioni:

L’ammissibilità del perseguimento penale di infrazioni commesse all’estero, ma accertate in Svizzera – finora non

totalmente privo di dubbi in termini giuridici, eppure esercitato di frequente nella pratica – deve, in conformità alle

nuove normative comunitarie, essere sancito esplicitamente nella OLR 1, con rimando alle relative disposizioni

del regolamento CE. Dato che i destinatari del nuovo capoverso 3 sono principalmente le autorità di esecuzione

cantonali, il rimando al regolamento CE non pregiudica affatto la leggibilità e la comprensibilità della OLR 1, al

contrario, esso risparmia inutili elencazioni di dettagli tecnico-giuridici.