Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/71: Modifica dell'ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti; OLR1) · 13 pagine

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Proposte di modifica OLR 1 (sotto forma di compendio) con spiegazioni Allegato 1

lamento CE. Nello specifico:

Capoverso 2 lettera g: i conducenti di veicoli della Posta Svizzera (nella vecchia legge chiamati in blocco "servizi di trasporto dei valori postali"), che trasportano esclusivamente posta, nel traffico interno continuano ad essere esclusi dalla OLR 1 e sottostanno alla legge sulla durata del lavoro (RS 822.21; LDL). Il regolamento CE parla in realtà di fornitori di servizi universali (di cui la direttiva 97/67/CE fornisce la seguente definizione: "organismo, pubblico o privato, che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno di uno Stato membro"), che sono utilizzati per la consegna di spedizioni nell’ambito del servizio universale; se si volesse però riprendere integralmente il diritto comunitario, occorrerebbe prima modificare la legge (LDL). In un primo momento, la modifica riguarderà pertanto, a livello di ordinanza, solo i conducenti di veicoli che effettuano viaggi su mandato della Posta Svizzera nell’ambito del servizio universale che le incombe. Detti conducenti saranno eccettuati dalla OLR 1 solo se usano veicoli di peso non superiore alle 7,5 t entro un raggio di 50 km dal luogo ove ha sede l’impresa.

Secondo il regolamento CE, un altro presupposto per essere dispensati è che per i conducenti la guida del veicolo non costituisca l’attività principale. Questo requisito della guida quale attività principale non deve invece essere ripreso nel diritto svizzero, in quanto difficile da verificare.

I veicoli usati per la raccolta del latte saranno d’ora in poi assoggettati alla OLR 1: oggi non è più necessario dispensare dalla OLR 1 i conducenti dei veicoli impiegati per la raccolta del latte nelle aziende agricole. In particolare, non vi è più urgenza di trasportare il latte al luogo di trasformazione nel più breve tempo possibile, poiché il latte viene conservato a basse temperature e raccolto generalmente sull’arco di 2 giorni.

L’eccezione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera l OLR 1 è ripresa dal diritto europeo. Essa partiva dal presupposto, come è consuetudine nei paesi pianeggianti, che le fattorie possano essere raggiunte con mezzi pesanti per la raccolta del latte e che presso queste aziende lattiere vengano prelevate di regola grossi quantitativi di latte, rendendo il viaggio conveniente da un punto di vista economico. In Svizzera, queste condizioni, in molti casi, non sono date. Pertanto, con la direttiva del DFGP del 17 luglio 1997, anche la raccolta di latte fresco (a) presso un punto di raccolta situato su una strada più agibile, indipendentemente dal fatto che esso sia usato da uno o più contadini, o (b) presso un ex caseificio rurale adibito a punto di raccolta del latte fresco e non più attivo nella trasformazione del latte fresco, o presso un magazzino per il latte gestito da una cooperativa rurale quale punto di raccolta del latte, può essere paragonata alla raccolta di latte presso un’azienda agricola ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera l OLR 1. Dato che il diritto europeo non dispensa più in generale dal suo campo d’applicazione i veicoli per il trasporto del latte ed è pertanto diventato più restrittivo (conformemente all’articolo 13 capoverso 1 del regolamento CE 561/2006, ogni Stato membro può di fatto, "purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all’articolo 1 [sicurezza stradale e condizioni di lavoro], concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, applicabili ai trasporti effettuati impiegando [segue l’elenco dei veicoli]"), con questi nuovi obiettivi del diritto comunitario è giustificato assoggettare detti trasporti alla OLR 1. In questo modo aumenta la sicurezza stradale e migliorano le condizioni di concorrenza nel settore dei trasporti su strada nonché le condizioni di lavoro dei conducenti di veicoli per la raccolta del latte.

Inopportuna, infine, anche l’incertezza relativa a quale sia la legislazione, al posto della OLR 1, cui sono soggetti i veicoli per la raccolta del latte. In virtù dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d della legge sul lavoro (LL) del 13 marzo 1964 – e secondo il parere del seco - essi non rientrano nemmeno nel campo d'applicazione della LLB. Assoggettandoli alla OLR 1, si risolverebbe l’incertezza giuridica segnalata già più volte dai Cantoni.

Altri adeguamenti nel capoverso 2: sono ripresi direttamente dal diritto comunitario.

Testo in vigore Proposta di modifica Art. 5 Periodo di guida Art. 5 Periodo di guida

1 Il periodo di guida tra due periodi consecutivi di riposo1 Il periodo di guida tra la fine di un periodo di riposo giornagiornaliero o tra un periodo di riposo giornaliero e un perio- liero e l’inizio di quello immediatamente successivo o tra un do di riposo settimanale (periodo di guida giornaliero) non periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimapuò superare 9 ore. Il periodo di guida giornaliero può essere nale non può superare 9 ore. Può essere esteso a 10 ore due esteso a 10 ore due volte in una settimana. volte in una settimana.

2 Dopo un massimo di sei periodi di guida giornalieri, il2 Il periodo di guida settimanale non può superare 56 ore né conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose deve causare il superamento della durata massima della settimana osservare un periodo di riposo settimanale secondo l’articolo lavorativa.

11. Questo periodo di riposo settimanale può essere rinviato (l’attuale capoverso 2 non è abrogato per intero: parte del fino alla fine del sesto giorno, nella misura in cui il periodo contenuto è spostato nell’articolo 11).

complessivo di guida nel corso dei sei giorni non superi il

massimo di sei periodi di guida giornalieri.