Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo17

che, per la loro radioattività, sono pericolose per gli esseri umani o per l’ambiente. La Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare non obbliga invece gli Stati Parte ad adottare misure di prevenzione specifiche per proteggere gli impianti e le materie nucleari. Si limita a esortare gli Stati a seguire le raccomandazioni dell’AIEA in materia.

Per quanto attiene ai comportamenti definiti come reati, si constatano differenze minime rispetto alla Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. La Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare si applica tuttavia anche nel caso di emissione, propagazione o impatto di radiazioni o di materie radioattive. Essa vieta inoltre il possesso e la fabbricazione di materie nucleari a fini terroristici e la minaccia di perpetrare attentati nucleari a scopi terroristici.

Contrariamente ad altri trattati internazionali, la Convenzione non è dotata di un meccanismo di controllo che preveda la presentazione di rapporti periodici o l’organizzazione di conferenze di verifica.

2.1.5 Valutazione

La Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è conforme al principio di cooperazione e di reciproco sostegno cui la Svizzera aderisce in materia di lotta internazionale contro ogni tipo di criminalità. Tale strumento mira a impedire che armi di distruzione di massa finiscano nelle mani di terroristi che potrebbero servirsene per colpire indistintamente sia obiettivi militari sia obiettivi civili. Considerata la forza distruttiva di tali armi e dei temibili effetti a lungo termine, ciò potrebbe causare un numero di vittime senza precedenti. Fortunatamente la Svizzera è stata finora risparmiata da questo genere di attentati. Questo non le permette tuttavia di escludere che gruppi terroristici utilizzino il suo territorio per assicurare la pianificazione o il finanziamento di tali operazioni. È dunque suo dovere mostrarsi solidale con gli sforzi attuati sul piano internazionale per lottare contro il terrorismo: la Svizzera non può permettersi di rimanere in disparte soprattutto quando si tratta di combattere le forme più pericolose di terrorismo. Ratificando la Convenzione, la Svizzera prende chiaramente posizione e non lascia spazio a indefinitezza né ad ambiguità.

2.2 Commento a singoli articoli della Convenzione

2.2.1 Articolo 1 (definizioni)

La definizione di materia radioattiva di cui al paragrafo 1 ha carattere molto generale. Le disposizioni definitorie e il campo d’applicazione dell’ordinanza del 22 giugno 199419, sulla radioprotezione Appendici I e II, coprono completamente la

19 RS 814.501.