Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo18

definizione della Convenzione. La definizione di materie nucleari di cui al paragrafo 2 corrisponde alla disposizione definitoria nell’articolo 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 200420 sull’energia nucleare. La definizione di impianto nucleare di cui al paragrafo 3 e la nozione di ordigno di cui al paragrafo 4 sono rispettivamente coperte dalla disposizione definitoria della LENu21 e dal campo d’applicazione dell’articolo 2 LRaP22.

2.2.2 Articolo 2 (fattispecie penale)

Quale elemento centrale della Convenzione, l’articolo 2 elenca una serie di reati rientranti nella nozione di atti di terrorismo nucleare. Persegue la detenzione di materie radioattive, la fabbricazione o la detenzione di ordigni nucleari, l’impiego di materie o ordigni radioattivi, nonché l’utilizzazione o il danneggiamento di un impianto nucleare. Sono punibili anche la minaccia, il tentativo, l’istigazione e la complicità. L’autore deve inoltre agire nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, ovvero di causare danni sostanziali alle cose o all’ambiente. Contrariamente alla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari (art. 2 par. 5)23, la presente Convenzione si applica oltre che alle materie nucleari utilizzate a scopi civili anche a quelle utilizzate in ambito militare.

Pur se il Polonio 210 utilizzato contro un ex agente russo non è stato impiegato per un’esplosione nucleare, l’uso fattone soddisfa nel caso concreto il presupposto della Convenzione riguardo alla fattispecie dell’impiego di un dispositivo a dispersione di materie radioattive nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali (art. 2 par. 1 lett. b in combinato disposto con l’art. 1 par. 4 lett. b della Convenzione). Anche le tracce di contaminazione da Polonio 210 rilevate in oltre dodici luoghi di almeno tre Paesi soddisfano poi il presupposto della multinazionalità della commissione del reato (art. 3 della Convenzione).

Anche il furto di materia nucleare può rientrare nel campo d’applicazione della Convenzione se l’autore se ne impadronisce nell’intento di causare la morte di una persona o di procurarle gravi lesioni corporali, ovvero di causare danni sostanziali alle cose o all’ambiente (art. 2 par. 1 lett. a della Convenzione).

Nel diritto svizzero, il perseguimento della manipolazione, ovvero dell’utilizzazione illecita di materia e ordigni radioattivi figura in diverse leggi. Tutti gli atti figuranti nella Convenzione sono però coperti, così che non serve alcuna modifica legislativa. La LMB24 punisce specialmente la fabbricazione e l’immagazzinamento di armi atomiche (art. 34 cpv. 1 LMB) ; la LRaP25 punisce le persone che espongono terzi a una radiazione manifestamente ingiustificata con l’intenzione di nuocere alla loro

20RS 732.11.

21

RS 732.1.

22

RS 814.50.

23

V. sotto n. 3.2.4.

24

RS 514.51.

25 RS 814.50.