Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo19
salute (art. 43 cpv. 2 LRaP) e la LENu26 dichiarano punibile chi danneggia un dispositivo di un impianto nucleare essenziale per la sicurezza interna ed esterna (art. 88 cpv. 1 lett. b LENu), ovvero che senza disporre di licenza manipola beni nucleari (art. 89 cpv. 1 lett. a LENu). Al contempo, anche numerose disposizioni speciali del CP coprono i reati nominati nella Convenzione; oltre a quelle che perseguono i reati contro la vita e l’integrità della persona (art. 111 segg. CP), più nello specifico vanno menzionati i nuovi articoli 226bise 226terCP che puniscono ogni persona che mette in pericolo la vita o la salute umana o la proprietà altrui di notevole valore servendosi dell’energia nucleare, anche gli atti preparatori essendo punibili.
Contrariamente alla Convenzione, le pertinenti disposizioni nel diritto penale svizzero non proteggono esplicitamente l’ambiente. Poiché tuttavia le disposizioni svizzere si spingono più in là della protezione prescritta nella Convenzione, non è necessario alcun adeguamento. Gli atti summenzionati sono puniti indipendentemente dal fatto che l’atto concreto metta in pericolo la sicurezza delle persone o dell’ambiente. Soltanto in due casi la messa in pericolo della vita o della salute delle persone o di cose altrui in relazione con un atto punibile rappresenta un elemento costitutivo (art. 226bisCP) o aggravante (art. 88 cpv. 2 LENu) della punibilità. Nondimeno, anche in questi due casi si soddisfano le esigenze della Convenzione, poiché la messa in pericolo di persone è data nel momento in cui l’ambiente è danneggiato in misura significativa.
Conformemente all’articolo 2 paragrafi 2–4 della Convenzione, commette parimenti un reato chiunque, in determinate circostanze, minacci di commettere l’atto o esiga illecitamente la consegna di materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari ricorrendo alla minaccia. Sono puniti anche il tentativo, l’istigazione, la complicità e il contributo alla commissione di reati da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo.
Già la parte generale del CP contiene disposizioni intese a punire il tentativo, l’istigazione e la complicità (art. 21 segg. CP). Le disposizioni volte a punire gli atti preparatori (art. 226tere 260bisCP) completano efficacemente le disposizioni generali. L’articolo 260terCP copre il sostegno a un gruppo, sempre che esso tenga segreti la struttura e i suoi componenti; altrimenti tale contributo è considerato complicità.27 La minaccia di commettere un reato o il fatto di esigere illecitamente la consegna di materie corrispondono alle fattispecie penali degli articoli 180 (minaccia), 181 (coazione), 156 (estorsione) e 258 (pubblica intimidazione) CP.
26
RS 732.1.
27 Il Tribunale federale dà un’ampia interpretazione della complicità. È sufficiente che la persona interessata possa riconoscere o assuma il rischio che il suo contributo venga impiegato a scopi criminali (DTF 121 IV 120).