Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo20

2.2.3 Articoli 3 e 9 (campo d’applicazione e giurisdizione)

L’articolo 3 esclude l’applicazione della Convenzione qualora il reato sia commesso all’interno di un solo Stato, il presunto autore e le vittime del reato siano cittadini di quello Stato, il presunto autore del reato si trovi nel territorio di quello Stato e nessun altro Stato abbia motivo di far valere la sua competenza, fermo restando che in tale caso, all’occorrenza, si applicano le disposizioni degli articoli 7, 12, 14, 15, 16 e 17.

In conformità con l’articolo 9 paragrafo 1 della Convenzione, la competenza di ogni Stato parte è obbligatoria qualora il reato sia stato commesso sul suo territorio (principio di territorialità), il reato sia stato commesso a bordo di una nave battente la sua bandiera o di un aeromobile immatricolato secondo la sua legislazione al momento della commissione del reato (principio della bandiera) o il reato sia stato commesso da uno dei suoi cittadini (principio della personalità attiva). In questi casi il diritto svizzero prevede la giurisdizione dei tribunali svizzeri. Per un reato commesso sul territorio svizzero si applica l’articolo 3 CP. Se il reato è commesso a bordo di una nave battente bandiera svizzera, l’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla navigazione marittima (LNM)28 prevede l’applicazione del diritto svizzero. Un’analoga disposizione è prevista per gli aeromobili nell’articolo 97 capoverso 1 della legge sulla navigazione aerea.29 Per finire, l’articolo 7 CP consente alle autorità svizzere di perseguire un autore svizzero che ha commesso all’estero un crimine o un delitto se l’atto è punibile anche nello Stato in cui è stato commesso. Conformemente all’articolo 9 paragrafo 4 della Convenzione, ogni Stato parte deve anche stabilire la sua competenza qualora il presunto autore del reato si trovi nel suo territorio e lo Stato parte non lo estradi verso uno qualunque degli Stati parte che hanno stabilito la loro competenza in conformità con i paragrafi 1 e 2. L’obbligo è coperto dall’articolo 6 CP.

L’articolo 9 paragrafo 2 enumera poi cinque casi in cui ogni Stato parte può stabilire volontariamente la sua competenza. Anche in questi casi, in linea di massima, è data la competenza della Svizzera. Viene precisato che gli Stati parte devono informare il Segretario Generale dell’ONU della competenza che stabiliscono in conformità con l’articolo 9 paragrafo 2 della Convenzione. Per finire, l’articolo 9 paragrafo 5 non esclude l’esercizio di alcuna competenza penale stabilita da uno Stato parte in conformità con la sua legislazione nazionale.

2.2.4 Articolo 4 (riserva del diritto internazionale ed esclusione delle forze armate)

L’articolo 4 paragrafo 1 stabilisce che la Convenzione non influisce sui diritti, sugli obblighi e sulle responsabilità derivanti agli Stati e agli individui in virtù del diritto internazionale, in particolare dello Statuto delle Nazioni Unite e del diritto

28

RS 747.30.

29 RS 748.0.