Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo21

internazionale umanitario. Questo paragrafo mira alla determinazione di garanzie, in particolare riguardo alla questione degli obblighi di diritto internazionale delle forze armate di cui al paragrafo 2, che prevede l’esclusione delle forze armate dal campo d’applicazione della Convenzione in periodo di conflitto armato, essendo tale situazione disciplinata dal diritto internazionale umanitario. Non vengono a loro volta giudicate secondo i criteri di detta Convenzione le attività delle forze armate che esse svolgono nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali al di fuori di un periodo di conflitto armato, purché tali attività siano disciplinate da altre norme del diritto internazionale.

e Il politicamente controverso durante i negoziati paragrafo 2, che riprende alla stregua del paragrafo 1 la formulazione dell’articolo 19 della Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo e già nel 1997 aveva minacciato di mettere a rischio l’approvazione di quest’ultima,30 aveva rappresentato per molti anni un ostacolo al raggiungimento di un consenso anche riguardo alla presente Convenzione. Mentre in primo luogo soprattutto le potenze nucleari caldeggiavano questa disposizione, la maggior parte degli Stati non allineati e il gruppo dei Paesi arabi esigevano lo stralcio dell’articolo. In una proposta scritta31 presentata con Messico e Ucraina, la Svizzera aveva chiesto di limitare la clausola derogatoria per le forze armate ai conflitti armati su scala internazionale, rinviando all’applicabilità del diritto internazionale umanitario poiché, diversamente dai normali esplosivi, in nessun caso le materie nucleari possono essere impiegate legittimamente dalle forze armate in guerre civili o in periodi di pace.

In seguito la Svizzera ha potuto approvare una soluzione di compromesso in favore della normativa, ora vigente, dell’articolo 4 paragrafo 2, poiché nel contempo in un nuovo paragrafo 3 è stabilito che la disposizione di esclusione dell'applicabilità della Convenzione non deve essere interpretata nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi. In tal modo è stato possibile chiarire che anche le attività svolte da forze armate o da civili al loro servizio (ad es. i membri dei servizi di informazione militari) possono essere perseguite penalmente se contravvengono ad altre disposizioni legali.

L’articolo 4 paragrafo 4 stabilisce poi che la Convenzione non si deve esprimere sulla questione della liceità dell’impiego o della minaccia di impiego di armi nucleari da parte di Stati. Grazie a questa formula di compromesso è stato possibile lasciare in sospeso l’altrettanto fortemente controversa questione del campo d’applicazione della Convenzione.

2.2.5 Articolo 7 (scambio di informazioni)

Il paragrafo 1 obbliga gli Stati parte a collaborare al meglio prendendo tutte le misure possibili, se necessario anche legislative, per ostacolare gli atti punibili oggetto della presente Convenzione o contrapporsi alla loro preparazione (lett. a).

30 Cfr. in merito il FF 2002 4853 seg.

31 A/C.6/53/WG.1/CRP.30