Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo22

Le basi legali esistenti in Svizzera per soddisfare tale impegno sono elencate nel commento all’articolo 2, al quale si rimanda in questa sede.

La collaborazione consiste nello scambio di informazioni (fatte salve le relative condizioni della legislazione nazionale e le restrizioni menzionate nei n. 2 e 3) e sul coordinamento di misure preventive e repressive. Gli Stati parte devono in particolare comunicare senza indugio gli atti punibili e i preparativi agli altri Stati eventualmente interessati e se del caso alle organizzazioni internazionali (lett. b).

Il paragrafo 2 obbliga gli Stati parte e le organizzazioni internazionali a preservare, conformemente al loro diritto interno o in ragione di pertinenti accordi, il carattere confidenziale delle informazioni ricevute da un altro Stato parte o partecipando a misure in applicazione della presente Convenzione.

Conformemente al paragrafo 3, le informazioni non devono essere rivelate se vi si oppone la legislazione nazionale o se fossero messe in pericolo la sicurezza dello Stato in questione o la sicurezza esterna di materie nucleari.

Secondo il paragrafo 4, gli Stati parte devono notificare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite le autorità competenti per lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo, raggiungibili 24 ore su 24 (per la Svizzera: la Centrale operativa dell’Ufficio federale di polizia). Il Segretario generale inoltra in seguito i nomi degli sportelli nazionali agli altri Stati parte e all’Agenzia internazionale dell’energia atomica.

2.2.6 Articolo 8 (prevenzione)

Per ostacolare il terrorismo nucleare, l’articolo 8 della Convenzione invita gli Stati a intraprendere ogni sforzo inteso ad assicurare la protezione della materia radioattiva, tenendo conto, nel farlo, delle pertinenti raccomandazioni e funzioni dell’AIEA. In Svizzera sono previste in particolare le seguenti misure: la LRaP esige un’autorizzazione per la manipolazione di sostanze radioattive o di impianti che possono emanare radiazioni ionizzanti e l’obbligo di tenere un registro; oltre a una serie di obblighi di licenza atti a proteggere la sicurezza nucleare di impianti e materiali nucleari, la LENu contiene l’obbligo di prendere provvedimenti di sicurezza esterna contro gli effetti non autorizzati e la sottrazione di materiali nucleari. La LMB contiene poi un divieto di sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire a chiunque, importare, esportare, far transitare, depositare armi atomiche o disporne in altro modo, di indurre altri a commettere questi atti o di favorirne la commissione. Non sono necessarie misure supplementari in vista di impedire reati connessi a materie nucleari, sostanze radioattive o radiazioni ionizzanti.

2.2.7 Articolo 10 (obbligo di indagare e protezione consolare)

L’articolo 10 prevede un obbligo di indagare se uno Stato parte riceve, in generale da Interpol, l’informazione che un reato di cui alla Convenzione è stato commesso o