Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo24
Convenzione del 4 novembre 195037 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) o dal Patto internazionale del 16 dicembre 196638 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II).
L’obbligo di perseguimento penale così com’è previsto nella presente disposizione in caso di non estradizione non rappresenta una novità per la Svizzera e può essere rispettato in applicazione dell’articolo 6 CP, una disposizione che sancisce la collaborazione internazionale nella lotta contro i crimini e i delitti più pericolosi per la società. In tutti i casi, anche secondo la Convenzione, a richiesta dello Stato in cui il reato è stato commesso la Svizzera ha la possibilità di procedere penalmente in vece dello Stato interessato se l’estradizione non ha luogo.39
Per principio, l’articolo 11 paragrafo 2 non è applicabile alla Svizzera poiché l’estradizione di cittadini svizzeri è disciplinata dall’articolo 7 della summenzionata AIMP. In proposito occorre sottolineare che il consenso potrebbe essere accompagnato da una condizione di cui all’articolo 11 paragrafo 2, ad esempio l’esecuzione della pena in Svizzera. Il consenso del cittadino svizzero può essere revocato fintanto che non sia ordinata la consegna. Se manca tale consenso, il procedimento penale contro la persona in questione è avviato dalle autorità svizzere conformemente all’articolo 11 paragrafo 1.
2.2.9 Articolo 12 (garanzie relative all’osservanza dei diritti dell’uomo)
L’articolo 12 obbliga gli Stati parte a garantire un trattamento equo alle persone contro le quali, a causa di attività di terrorismo nucleare, vengono adottate misure coercitive o viene avviato un procedimento. Gli Stati parte non vengono solamente obbligati a garantire i diritti previsti dalla loro legislazione nazionale, bensì il trattamento dev’essere anche compatibile con le disposizioni del diritto internazionale in materia di protezione dei diritti dell’uomo.40
37 RS 0.101.
38 RS 0.103.2.
39 Delega del perseguimento penale conformemente agli articoli 85 segg. AIMP.
40 In proposito sono in primo luogo da considerare gli art. 9 e 10 del Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (RS 0.103.2), la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (RS 0.105), gli art. 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (RS 0.101) e la Convenzione europea del 26 novembre 1987 per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (RS 0.106). La Svizzera rispetta inoltre i principi minimi per il trattamento dei detenuti, così come deciso dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 gennaio 1973 con la risoluzione (73) 5 e di cui ha approvato la versione rielaborata il 12 febbraio 1987 nella raccomandazione 87 (3); cfr. DTF 122 I 226.