Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo25
2.2.10 Articolo 13 (estradizione)
Il paragrafo 1 di questa disposizione disciplina gli effetti della Convenzione sui trattati di estradizione in vigore o su quelli che verranno conclusi tra gli Stati parte alla Convenzione. Poiché l’AIMP consente la cooperazione per ogni reato, sono ovviamente inclusi anche i reati di terrorismo. Contrariamente ad altri Stati, la Svizzera non ha allestito alcun «catalogo di reati» per i quali coopera. In tal senso, la Svizzera non ha bisogno della Convenzione come base giuridica dell’estradizione in virtù dell’articolo 13 paragrafo 2 della Convenzione, poiché l’AIMP costituisce detta base. Quest’ultima legge disciplina di conseguenza i procedimenti d’estradizione. Tra le condizioni cui la Svizzera assoggetta l’estradizione vi sono la doppia punibilità41 e le garanzie assicurate dai summenzionati CEDU e Patto ONU II.
L’articolo 13 paragrafo 3 precisa inoltre che l’estradizione è soggetta alle rimanenti condizioni previste dalla legislazione interna dello Stato richiesto, una normale clausola che consente al nostro Paese soprattutto di rifiutare l’estradizione in caso di gravi vizi procedurali nello Stato richiedente.42
L’articolo 13 paragrafo 4 vuole evitare che il presunto autore di un reato menzionato nella Convenzione possa sfuggire al perseguimento penale, una normativa che si trova anche in altri strumenti internazionali, ad esempio nell’articolo 8 paragrafo 4 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.43
L’articolo 13 paragrafo 5 sancisce una pratica consolidata da molti anni da numerosi strumenti internazionali che migliorano l’efficacia della Convenzione.44
2.2.11 Articolo 14 (assistenza giudiziaria)
Il paragrafo 1 di questa disposizione stabilisce un obbligo classico contemplato da quasi tutti gli strumenti bilaterali e multilaterali internazionali di assistenza giudiziaria in materia penale, in base al quale gli Stati parte si accordano la massima assistenza giudiziaria possibile.
L’articolo 14 paragrafo 2 riprende un principio essenziale del diritto internazionale, il «pacta sunt servanda». Se non vi è un accordo di assistenza giudiziaria o di scambio di informazioni tra gli Stati parte, essi devono applicare la legislazione nazionale per soddisfare i propri obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 della presente disposizione.
41Conformemente all’art. 35 lett. a AIMP, la durata minima della sanzione restrittiva della libertà
con cui è punito il reato dev’essere di almeno un anno. Ciò non pone alcun problema per gli atti di terrorismo di cui all’art. 2 della Convenzione, puniti in conformità con tale esigenza.
42
Art. 2 AIMP.
43
RS 0.105.
44
Cfr. in particolare l’art. 28 della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957;