Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo26
2.2.12 Articoli 15 e 16 (clausole di «depoliticizzazione» e di non discriminazione)
Gli articoli 15 e 16 riprendono quasi alla lettera il tenore delle corrispondenti disposizioni della Convenzione internazionale del 9 dicembre 199945 per la repressione del finanziamento del terrorismo e in pratica l’esatto tenore dei corrispondenti articoli della Convenzione internazionale del 15 dicembre 199746 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo.
L’articolo 15 disciplina la «depoliticizzazione» dei reati menzionati nell’articolo 2 della Convenzione ai fini dell’estradizione o dell’assistenza giudiziaria fra gli Stati parte. Ciò significa che la cooperazione giudiziaria penale necessaria per un reato ai sensi della Convenzione non può essere semplicemente rifiutata a motivo che si riferisce a un reato di natura politica. La ratio legis di questa disposizione è legata alla gravità dei pertinenti reati di terrorismo che non possono più essere considerati di natura politica, poiché soprattutto le vittime sono per lo più civili senza alcun legame con tali reati. La presente clausola modifica taluni strumenti di assistenza giudiziaria e di estradizione in vigore riguardo alla valutazione del genere dei relativi reati.
Nel diritto interno, l’articolo 3 capoverso 2 AIMP prevede già la «depoliticizzazione» di determinati reati gravi. Come menzionato, una «depoliticizzazione» dei reati di terrorismo è ancorata anche nella Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo e in quella per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo. Il 24 marzo 2006 l’Assemblea federale ha inoltre approvato in votazione finale il decreto federale che approva il Protocollo di emendamento della Convenzione europea per la repressione del terrorismo47, che prevede la «depoliticizzazione» dei reati di terrorismo dei più recenti strumenti dell’ONU in vigore contro il terrorismo menzionati nel Protocollo. Nell’approvare il Protocollo, l’Assemblea federale ha seguito la proposta del Consiglio federale, rinunciando a formulare una riserva in materia, il che significa che per i succitati reati di terrorismo la Svizzera rinuncerà a sfruttare la possibilità di rifiutare la cooperazione per ragioni politiche. In questo senso il nostro Paese segue l’attuale tendenza internazionale di non considerare di natura politica i reati di terrorismo menzionati negli strumenti dell’ONU di repressione del terrorismo. La Svizzera inoltre nella pratica non nega la cooperazione in tale ambito e negli ultimi anni non ha quindi mai applicato la riserva formulata ratificando la Convenzione europea del 27 gennaio 197748 per la repressione del terrorismo.
L’articolo 15 va visto in relazione con l’articolo 16 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare secondo cui l’obbligo di
45 RS 0.353.22; art. 14 della menzionata Convenzione riguardante la «depoliticizzazione» e art.
15 concernente la clausola di non discriminazione. 46 RS 0.353.21; art. 11 della menzionata Convenzione riguardante la «depoliticizzazione» e art.
12 concernente la clausola di non discriminazione. 47
48 RS 0.353.3.