Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo27

estradizione non può essere invocato per dissimulare il perseguimento della persona interessata per ragioni attinenti alla razza, religione, nazionalità, origine etnica o alle sue opinioni politiche.49 Obiettivo di questa clausola di non discriminazione obbligatoria è di fare in modo che si possa rifiutare l’assistenza giudiziaria in senso lato (compresa l’estradizione) in presenza dei motivi menzionati nella disposizione. Lo scopo è di evitare che, mediante la cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, lo Stato richiesto partecipi a procedimenti che non garantiscono alla persona perseguita uno standard minimo di protezione corrispondente a quello previsto dal diritto degli Stati democratici, così com’è stabilito in particolare dalla CEDU o dal Patto ONU II, oppure che sono contrari alle norme riconosciute dell’ordine pubblico internazionale.50

In questo senso, l’articolo 16 di cui sopra si differenzia dall’articolo 15 poiché consente l’apprezzamento della richiesta non soltanto sotto l’aspetto della natura dell’atto, bensì anche sotto quello dei motivi che hanno indotto lo Stato richiedente a formularla. Questa clausola, che consente di premunirsi contro domande abusive, rappresenta una conquista della Convenzione europea per la repressione del terrorismo.51 La persona interessata dalla domanda dispone pertanto di un diritto di non cooperazione applicabile nei confronti dello Stato richiesto se quello richiedente dissimula il vero motivo della domanda. Salvo che lo Stato richiedente sia governato da un regime dittatoriale, è tuttavia difficile dimostrare l’esistenza di un rischio serio, oggettivo e verosimile di una grave violazione dei diritti umani o di un trattamento discriminatorio proibito nello Stato richiedente e suscettibile di pregiudicare concretamente la persona interessata.52 Questo diminuisce in pratica l’importanza della clausola. In ogni caso, la persona perseguita dal procedimento estero può invocare le norme imperative del diritto internazionale valide per la Svizzera a prescindere dall’esistenza di trattati bilaterali o multilaterali con lo Stato richiedente e che possono giustificare un rifiuto alla cooperazione.

2.2.13 Articolo 17 (trasferimento provvisorio di persone detenute)

Questa norma disciplina il trasferimento provvisorio di persone detenute a scopi di identificazione o testimonianza, o affinché contribuiscano ad accertamenti nel quadro di un’inchiesta o di perseguimenti penali di cui all’articolo 2 della Convenzione.

Ai sensi dell’articolo 17 paragrafo 2, il trasferimento è subordinato al consenso della persona interessata, dello Stato richiedente e dello Stato richiesto; inoltre è soggetto alle condizioni fissate da questi Stati. Il paragrafo 2 precisa ancora i seguenti

49 Anche altri strumenti internazionali contengono una simile clausola, in particolare l’art. 3 par. 2 della Convenzione europea di estradizione; l’art. 5 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo o l’art. 16 par. 14 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; RS 0.311.54. 50 Specialmente DTF 123 II 517, consid. 5a e i riferimenti menzionati. 51 Art. 5 della menzionata Convenzione.

52 Specialmente DTF 129 II 268; 123 II 167, consid. 6b.