Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo28

elementi: di massima, e salvo accordo o domanda dello Stato richiesto, la persona trasferita rimane in stato detentivo nello Stato richiedente, in modo da impedirne la fuga; in seguito verrà riconsegnata senza indugio allo Stato richiesto senza che esso debba presentare una domanda d’estradizione; il periodo trascorso in stato detentivo nello Stato richiedente le verrà conteggiato sulla pena da espiare nello Stato richiesto.

In conformità con il paragrafo 3, la persona trasferita ha per finire un salvacondotto nel senso che non può essere perseguita, detenuta o sottoposta ad altre restrizioni della sua libertà di movimento sul territorio dello Stato in cui è trasferita in ragione di atti o condanne precedenti alla sua partenza dal territorio dello Stato parte dal quale è stata trasferita.

2.2.14 Articolo 18 (sequestro e utilizzo di materie radioattive confiscate)

L’articolo 18 della Convenzione disciplina la procedura in seguito a sequestro di materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari in relazione con un reato di terrorismo e il loro smaltimento o la loro restituzione a un altro Stato. Una volta sequestrati materie o ordigni radioattivi o impianti nucleari, conformemente al paragrafo 1, lo Stato parte che li detiene deve prendere le misure necessarie per neutralizzarli e fare in modo che siano detenuti in maniera conforme alle garanzie applicabili dell’AIEA e siano osservate le raccomandazioni di quest’ultima applicabili alla protezione fisica.

L’articolo 37 paragrafo 2 LRaP e l’articolo 72 paragrafo 4 LENu conferiscono all’autorità di sorveglianza la facoltà di sequestrare sostanze od oggetti pericolosi e alle autorità di vigilanza di confiscare beni nucleari o scorie radioattive ed eliminare le fonti di pericolo a spese del detentore. In Svizzera, la decisione per la confisca definitiva di materie nucleari spetta al giudice.

Il paragrafo 2 prescrive agli Stati parte, una volta conclusa la procedura istruttoria, di restituire le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari allo Stato parte al quale appartengono, allo Stato parte di cui la persona fisica o giuridica proprietaria di tali materie, ordigni o impianti ha la cittadinanza o la residenza, oppure allo Stato parte sul cui territorio sono stati sottratti o ottenuti illecitamente in altro modo. Se disposizioni del diritto interno o del diritto internazionale non consentono la restituzione o se gli Stati parte interessati concludono un pertinente accordo, secondo il paragrafo 3 le materie o gli ordigni radioattivi o gli impianti nucleari possono rimanere nello Stato parte che li detiene, potendo tuttavia essere utilizzati solamente a scopi pacifici. Secondo il paragrafo 5, per la restituzione, la detenzione e lo smaltimento possono essere chiamati a cooperare altri Stati o l’AIEA. Per finire, il paragrafo 7 stabilisce che il presente articolo non modifica in alcun modo le norme di diritto internazionale che disciplinano la responsabilità in materia di danni nucleari.