Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo29

2.2.15 Articolo 19 (comunicazione al Segretario generale dell’ONU)

L’articolo 19 impone agli Stati parte di comunicare al Segretario generale dell’ONU l’esito dei procedimenti penali relativi ai reati di terrorismo nucleare ai sensi della presente Convenzione.

2.2.16 Articoli 20–22 (esecuzione della Convenzione)

Ripresi del tutto o in parte da precedenti convenzioni contro il terrorismo, nell’esecuzione della Convenzione gli articoli 20–22 richiamano i principi della consultazione, dell’uguaglianza sovrana e dell’integrità territoriale degli Stati e della non ingerenza negli affari interni degli altri Stati.

2.2.17 Articolo 23 (componimento delle controversie)

L’articolo 23 paragrafo 1 definisce il meccanismo di composizione delle controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Il contenzioso è inizialmente composto in via negoziale e successivamente sottoposto a un arbitrato ad hoc. In mancanza di un accordo fra le Parti, la Convenzione prevede in ultima istanza il ricorso all’arbitrato della Corte internazionale di giustizia. Secondo l’articolo 23 paragrafo 2 qualsiasi Stato può formulare una riserva al principio dell’arbitrato obbligatorio di cui al paragrafo 1. Tale riserva può comunque essere revocata in qualsiasi momento (art. 23 par. 3).

La formulazione dell’articolo 23 corrisponde a quella utilizzata in altre convenzioni relative al terrorismo negoziate in seno all’ONU e cui la Svizzera è parte. Inoltre, avendo aderito allo Statuto della Corte internazionale di giustizia53, conformemente all’articolo 36 dello Statuto stesso la Svizzera ha riconosciuto la giurisdizione obbligatoria di tale Corte.

2.2.18 Articoli 24–8 (clausole finali)

Gli articoli 24–28 contengono le consuete clausole finali concernenti la firma, la ratifica, l’entrata in vigore, la modifica e la denuncia della Convenzione.

La Convenzione è stata aperta alla firma di tutti gli Stati dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2001, presso la sede dell’ONU a New York (art. 24 par. 1). Fino a quella data l’avevano firmata 115 Stati, tra cui la Svizzera il 14 settembre 2005. Trascorso questo termine, uno Stato può ancora soltanto aderirvi (art. 24 par. 3). Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione devono essere depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite (art. 24 par. 2 e 3).

53 RS 0.193.501; lo Statuto è entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 1948.