Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo33

dovevano essere risolte in un’ulteriore fase preparatoria prima di potere convocare una conferenza diplomatica di revisione della Convenzione.

Nel giugno 2004, dopo diverse consultazioni bilaterali e multilaterali e sostenuta da 24 Stati tra cui la Svizzera, l’Austria ha consegnato al Direttore generale dell’AIEA un progetto di revisione riveduto e corretto nel quale gli si chiedeva di inoltrarlo agli Stati firmatari allo scopo di convocare una conferenza diplomatica. Una volta ottenuto il consenso della maggioranza necessario alla Convocazione, dal 4 al 7 aprile 2005 si è tenuta a Vienna una Conferenza preparatoria. La Conferenza diplomatica si è tenuta dal 4 all’8 luglio 2005, sempre a Vienna. L’8 luglio 2005, il progetto di modifica è stato approvato dal quorum necessario di Stati parte (2/3 degli Stati firmatari).61 Non vi è stata una firma formale della modifica della Convenzione poiché l’articolo 20 paragrafo 2 prevede soltanto la ratifica, l’accettazione o l’approvazione per l’emendamento, che entra in vigore secondo la medesima disposizione solamente dopo che due terzi degli Stati parte hanno depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

Durante l’intera fase preparatoria e nei diversi gruppi di esperti, la Svizzera è stata rappresentata attivamente dall’Ufficio federale dell’energia e nella fase finale inoltre dall’Ufficio federale di giustizia. La Conferenza preparatoria e la Conferenza diplomatica si sono svolte sotto la presidenza dello svizzero Alec Baer, professore ed ex direttore supplente dell’Ufficio federale dell’energia.

3.1.3 Esito dei negoziati

L’esito dei negoziati soddisfa le richieste e le esigenze della Svizzera.

Durante i negoziati, la delegazione svizzera si è espressa affinché l’adozione dei dodici principi della protezione fisica nel progetto di revisione fosse la più vincolante possibile. Gli obblighi derivanti dai principi sono già attuati nella LENu e nell’OENu.

Riguardo all’esclusione delle forze armate dal campo d’applicazione della Convenzione, inserita dagli Stati Uniti nel testo riveduto, grazie a una propria proposta la Svizzera ha ottenuto che l’esclusione non causi lacune in materia di punibilità. La proposta riflette la posizione coerente della Svizzera, che già in occasione di negoziati per altri trattati contro il terrorismo (ad es. Convenzione per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo,62 Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare, disegno di convenzione globale di lotta contro il terrorismo) si impegna e si è impegnata sempre affinché un’esclusione delle forze armate dal campo d’applicazione di un trattato contro il terrorismo retto dal diritto internazionale non possa mai essere interpretato nel senso che gli atti considerati illeciti siano scusati o dichiarati leciti o che venga ostacolato il perseguimento penale ai sensi di altre leggi.

61 Cfr. Doc. AIEA GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6.

62 Cfr. in merito il FF 2002 4853 seg..