Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo35

utilizzazione, di immagazzinamento e di trasporto delle materie nucleari entro le frontiere nazionali, di rafforzare la protezione delle installazioni nucleari contro gli atti di sabotaggio e di migliorare la collaborazione internazionale al riguardo. Mediante questa modifica, la nuova Convenzione colma certe lacune di quella del 1979, consentendo così di ampliare e rafforzare il quadro giuridico internazionale per la lotta contro il terrorismo.

3.2 Commento a singoli articoli della modifica dell’8 luglio 2005 della Convenzione63

3.2.1 Titolo

Considerato l’ampliamento del campo d’applicazione della Convenzione, il titolo della Convenzione del 1979 si estende e diventa «Convenzione sulla protezione fisica delle materie e installazioni nucleari».

3.2.2 Articolo 1 (definizione)

Secondo l’articolo 3 della Convenzione di modifica, ora vengono ripresi nella definizione le nozioni di «installazione nucleare» (installazione per fabbricare, elaborare, utilizzare, manipolare, immagazzinare o smaltire materie nucleari) e di «sabotaggio» (atto deliberato contro un’installazione nucleare oppure materie nucleari che, direttamente o indirettamente, possa mettere a repentaglio la salute e la sicurezza di persone o dell’ambiente a causa di un’esposizione a radiazioni o di emissione di materiali radioattivi).

3.2.3 Articolo 1A (articolo sullo scopo)

La Convenzione di modifica prevede all’articolo 4 un nuovo articolo sullo scopo. Quali obiettivi della Convenzione vengono menzionati una protezione fisica efficace nel mondo intero delle materie e installazioni nucleari, prevenire e combattere i reati corrispondenti e facilitare la cooperazione tra gli Stati parte.

3.2.4 Articolo 2 paragrafi 1 e 5 e articolo 13A (Campo d’applicazione)

Secondo l’articolo 5 della Convenzione di modifica, nell’articolo 2 paragrafo 1 della Convenzione il campo d’applicazione è esteso alle installazioni nucleari destinate a

63 I titoli tra parentesi degli articoli di seguito si riferiscono alla numerazione nella «Convenzione» del 1979 e non agli articoli del testo della modifica del 2005. Se nel presente testo vi si fa riferimento, essi sono designati quali articoli della «Convenzione di modifica».