Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 36Fedlex · Rapporto esplicativo

Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo36

scopi pacifici, mentre il paragrafo 5 segnala che la Convenzione non si applica a materie nucleari utilizzate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie. L’articolo 11 della Convenzione di modifica chiarisce che il trasferimento di tecnologia nucleare a scopi pacifici, effettuato per potenziare la protezione fisica di materie e installazioni nucleari, non è pregiudicato dalla Convenzione (nuovo art. 13A della Convenzione).

3.2.5 Articolo 2 paragrafo 2 (responsabilità per un regime di protezione fisica)

Nell’articolo 2 paragrafo 2 è stabilita la responsabilità sovrana degli Stati parte nell’elaborazione e nella manutenzione di un regime di protezione fisica.

3.2.6 Articolo 2 paragrafi 3 e 4 (riserva del diritto internazionale ed esclusione delle forze armate)

L’articolo 5 della Convenzione di modifica introduce due nuovi paragrafi nell’articolo 2 della Convenzione: il paragrafo 3 precisa che, prescindendo dagli impegni espressamente contratti dagli Stati parte, la Convenzione non tange i loro diritti sovrani.

L’articolo 2 paragrafo 4 è suddiviso in quattro lettere: la lettera a stabilisce che con la Convenzione non vengono toccati gli altri diritti, obblighi e le altre responsabilità risultanti dal diritto internazionale e dal diritto internazionale umanitario; la lettera b sancisce l’esclusione dalla Convenzione delle forze armate durante conflitti armati e le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle funzioni ufficiali; la lettera c spiega che la Convenzione non contempla tuttavia un’autorizzazione a ricorrere o a minacciare di ricorrere legittimamente alla forza; secondo la lettera d, mediante la Convenzione atti altrimenti illeciti non diventano legittimi64 né essa preclude procedimenti in virtù di altre legislazioni. Come già menzionato nel numero 3.1.4, la lettera d riprende una proposta della Svizzera che garantisce che l’esclusione delle forze armate dal campo d’applicazione della Convenzione, inserita dagli Stati Uniti nel testo riveduto, non porti a lacune in materia di punibilità.65

3.2.7 Articolo 2A (regime di protezione fisica)

Il nuovo articolo 2A fornisce indicazioni più dettagliate sull’organizzazione del regime di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari:

64 Ad es. contaminazione radioattiva mirata della popolazione civile, che secondo le circostanze può essere perseguita quale crimine di guerra, crimine contro l’umanità, genocidio e/o tortura. 65 Il par. 2 lett. a, b, d corrisponde all’art. 4 par. 1-3 della Convenzione internazionale per la repressione di atti di terrorismo nucleare, per cui si rinvia al commento di questa disposizione nel n. 2.2.4.