Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo34
Anche la nuova fattispecie del sabotaggio soddisfa la richiesta sostenuta dalla Svizzera secondo cui gli atti penalmente perseguibili nei trattati internazionali devono essere chiaramente identificabili e non lasciare spazio a interpretazioni arbitrarie che non possono essere attuate a livello nazionale o che possono condurre a richieste d’assistenza giudiziaria vaghe. Che la nuova fattispecie non sia applicabile secondo il proprio tenore se perpetrata in accordo con il diritto interno dello Stato parte sul cui territorio si trova l’installazione nucleare, è relativizzato dal fatto che anche in questo caso si applica la proposta introdotta su pressione della Svizzera secondo la quale, pur se giustificato dal diritto interno, anche ogni atto diretto contro un impianto nucleare nell’intento di uccidere o ferire persone o di causare notevoli danni alle cose deve essere valutato secondo i criteri del diritto internazionale.
3.1.4 Sintesi del contenuto della modificata Convenzione dell’8 luglio 2005
Quale sostanziale estensione alla Convenzione del 1979, oltre alla protezione fisica delle materie nucleari la modifica della Convenzione contempla anche obblighi di protezione delle installazioni nucleari contro il sabotaggio. In particolare, essa stabilisce dodici principi di protezione fisica delle materie e installazioni nucleari, da applicare «nei limiti del ragionevole e del possibile».
Sempre che siano coperte da altre norme del diritto internazionale, non sono esplicitamente contemplate le attività delle forze armate durante conflitti armati ai sensi del diritto internazionale umanitario né le attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali. La modifica non si applica neppure a materie nucleari utilizzate o conservate a fini militari o a installazioni nucleari contenenti dette materie che sono già state escluse dalle misure di controllo previste nel Trattato di non proliferazione.
Quali nuove fattispecie penali, la modifica della Convenzione contiene il sabotaggio delle installazioni nucleari e gli atti che arrecano o potrebbero arrecare pregiudizio a persone o a cose. Quale atto punibile sono stati inoltre inseriti i danni ambientali.
Con la Convenzione modificata sono stati stabiliti standard internazionali per la protezione delle materie e installazioni nucleari che in caso di attuazione su scala mondiale comporteranno una migliore protezione contro il sabotaggio e un corrispondete potenziale di rischio assai minore delle materie e installazioni nucleari.
3.1.5 Valutazione
La modifica della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari soddisfa la richiesta della Svizzera di creare standard internazionali di validità generale non soltanto durante il trasporto internazionale, bensì anche per la sicurezza di