Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo38

I requisiti in materia di protezione fisica dovrebbero corrispondere a un concetto consistente in più livelli e modalità di protezione (in termini strutturali, tecnici, di personale od organizzazione).

− J: Garanzia della qualità

Sono definiti e attuati programmi di garanzia della qualità.

− K: Piani di emergenza

Tutti i servizi coinvolti preparano e collaudano piani di emergenza.

− L: Riservatezza

Lo Stato fissa requisiti sulla tutela dei dati riservati nell'ambito della protezione fisica.

Il paragrafo 4 offre allo Stato la possibilità di escludere dal campo d’applicazione della Convenzione talune materie considerandone la natura, la quantità e i vantaggi e le potenziali conseguenze radiologiche. Per le eccezioni si applicano i principi di una gestione prudente.

3.2.8 Articoli 5 e 6 (scambio di informazioni e cooperazione internazionale)

In conformità con l’articolo 7 della Convenzione di modifica, nell’articolo 5 paragrafi 1, 2 e 4 della Convenzione è in gran parte mantenuto l’attuale tenore dell’articolo 5, ampliato di una disposizione sulla protezione delle installazioni nucleari.

Il nuovo paragrafo 3 si esprime in merito alla cooperazione tra gli Stati parte in caso di sabotaggio di materie o installazioni nucleari, o di minaccia credibile di un tale atto. Secondo la lettera a, uno Stato che è a conoscenza di una credibile minaccia di sabotaggio di materie o installazioni nucleari in un altro Stato dovrebbe decidere le misure da prendere per informare immediatamente quest’ultimo o le organizzazioni internazionali competenti. La lettera b obbliga uno Stato in cui è stato perpetrato un atto di sabotaggio a informare quanto prima altri Stati che rischiano di essere danneggiati da un evento di natura radiologica, al fine di attenuare le conseguenze radiologiche. Secondo la lettera c, ogni Stato cui è stata chiesta assistenza in virtù delle lettere a, b deve prendere immediatamente una decisione e comunicare allo Stato richiedente se è in grado di fornire l’assistenza richiesta. La lettera d stabilisce che il coordinamento delle attività di cooperazione avviene per via diplomatica o via convenuta.

Il paragrafo 5 offre a uno Stato parte la possibilità, ove occorra direttamente o tramite altre organizzazioni internazionali, di consultare altri Stati parte e collaborare con essi per migliorare la concezione della protezione fisica.

L’articolo 8 della Convenzione di modifica dà un nuovo tenore all’attuale articolo 6 della Convenzione. L’articolo 6 paragrafo 1 si esprime sull’inoltro di informazioni