Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo39

riservate, sancendo che per l’inoltro a Stati che non sono Parte alla Convenzione devono essere prese le adeguate misure per proteggere il carattere riservato di tali informazioni. Secondo il paragrafo 2, gli Stati parte non sono tenuti a inoltrare informazioni che non possono comunicare in virtù della legislazione nazionale o che pregiudicherebbero la sicurezza nazionale o la protezione fisica.

3.2.9 Articolo 7 paragrafo 1 (fattispecie penale)

L’articolo 9 della modifica contiene in primo luogo modifiche redazionali senza ripercussioni materiali, rendendo inoltre l’ambiente un bene esplicitamente protetto penalmente e aggiungendo infine quattro nuovi reati: il trasporto, l’invio o il trasferimento di materie nucleari senza autorizzazione (art. 7 lett. d); ogni atto di sabotaggio contro un’installazione nucleare ovvero ogni atto volto ad alterare il funzionamento di un'installazione nucleare con cui l’autore provoca intenzionalmente o sa di potere provocare la morte o la lesione grave di altre persone o può causare danni significativi a cose o all’ambiente per l’esposizione a radiazioni o per la fuoriuscita di sostanze radioattive (art. 7 par. 1 lett. e);66 l’organizzazione di un reato di cui all’articolo 7 lettere a-h, oppure l’istigazione a tale scopo (art. 7 par. 1 lett. j); la concorrenza alla commissione di simili reati da parte di un gruppo di persone che agiscono con un obiettivo comune (art. 7 par. 1 lett. k).

Al momento dell'adesione alla Convenzione, i reati previsti nell’articolo 7 erano tutti coperti dal diritto svizzero allora vigente, ossia dalle disposizioni del Codice penale e dalla vecchia legge federale sull’energia atomica67 (LEA)68. Quando la LEA era stata sostituita dalla LENu, il Consiglio federale aveva verificato se i reati previsti dall’articolo 7 della Convenzione erano coperti anche dal nuovo diritto, ciò che era il caso.69 Le nuove lettere d, e della Convenzione sono coperte dagli articoli 88 e 89 LENu, la lettera j è coperta dagli articoli 22 segg. CP. Il sostegno a un gruppo (lettera k) è coperto dall’articolo 260terCP qualora esso tenga segreti la sua struttura e i suoi componenti; altrimenti il contributo è considerato correità. Quanto alla compatibilità del diritto svizzero con la nuova nozione introdotta di protezione penale dell’ambiente, si rinvia mutatis mutandis alle osservazioni del punto 2.2.2 più in alto.

66 Il motivo di giustificazione del diritto nazionale sancito alla fine della lettera e rimane comunque con riserva dell’art. 2 par. 4 lett.c secondo cui non possono essere giustificati atti che in particolare contraddicono il diritto internazionale; cfr. in merito il n. 3.1.4. 67 Legge federale del 23 dicembre 1959 sull’uso pacifico dell’energie nucleare e la protezione contro le radiazioni; RU 1960 571. 68 Messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1985 concernente la convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, FF 1985 II 329. 69 Cfr. il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2001 concernente le iniziative popolari «Moratoria più» e «Corrente senza nucleare», FF 2001 2349.