Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo40

3.2.10 Articoli 11A e 11B (clausole di «depoliticizzazione» e di non discriminazione)

I nuovi articoli 11A e 11B della Convenzione (art. 10 della modifica) riprendono in sostanza gli articoli 15 e 16 della Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. Si rinvia perciò alle relative spiegazioni.70

3.2.11 Articolo 16 (conferenza d’esame)

Conformemente al modificato articolo 16 della Convenzione, cinque anni dopo l’entrata in vigore della modifica accettata l’8 luglio 2005, il depositario convocherà una conferenza degli Stati parte onde esaminare l’applicazione della Convenzione e valutarne l’efficacia.71

3.2.12 Allegato II

La tavola della distribuzione in categorie delle materie nucleari nell’allegato II della Convenzione rimane essenzialmente immutata, nelle note a piè di pagina b, e si sostituisce unicamente la vecchia designazione dell’unità del livello d’irraggiamento rad con la nuova unità gray (1 gray = 100 rad).

4 Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

4.1 Grandi linee del Protocollo

4.1.1 Situazione iniziale

4.1.1.1 Convenzione del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima

In risposta al dirottamento della motonave italiana «Achille Lauro» il 7 ottobre 1985 all'uscita dal porto di Alessandria d'Egitto – operazione che costò la vita a un passeggero americano – la comunità internazionale ha preteso dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) che fosse migliorata la protezione delle navi contro

70 Cfr. n. 2.2.12. 71 In conformità con l’art. 20 par. 1 della Convenzione, una maggioranza degli Stati parte può tuttavia in ogni momento, su proposta di uno Stato parte, domandare al depositario di riunire una conferenza per studiare l’emendamento proposto.