Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo42
La revisione della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima adottata nel 2005 riflette gli aggiustamenti giuridici rivelatisi necessari per tener conto dell'aumentata minaccia terroristica che grava sulla navigazione marittima. Il Protocollo di revisione completa i vari sforzi intrapresi sul piano internazionale per migliorare la protezione della navigazione marittima contro gli attacchi terroristici, ma anche per impedire che dei terroristi se ne servano per trasportare armi di distruzione di massa. Il Protocollo getta le basi convenzionali necessarie alla cooperazione internazionale e rafforza a lungo termine il quadro giuridico internazionale in materia di lotta contro il terrorismo. Al 13 febbraio 2007, ovvero alla scadenza del termine previsto per la firma, il Protocollo era stato firmato con riserva di ratifica da 18 Stati.74 L’Assemblea generale dell’ONU ha lanciato un appello agli Stati membri affinché trattino la ratifica del Protocollo come un affare prioritario.75
4.1.2 Svolgimento dei negoziati
Sull'onda degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, si sono levate voci critiche per denunciare l'esistenza di lacune nell'elenco di fattispecie penali oggetto della Convenzione SUA. Sono stati dunque avviati negoziati in vista della revisione della Convenzione. Questi lavori, durati quasi due anni, sono stati condotti essenzialmente dal comitato giuridico dell’OMI. Le delegazioni di diversi grandi Paesi emergenti o in sviluppo hanno in un primo tempo temuto che l'emendamento della Convenzione potesse limitare la loro sovranità nazionale. Essi si sono dunque opposti all'istituzione di meccanismi volti a permettere l'intervento di Stati terzi e, in particolare, al divieto di trasporto per nave di armi ABC. Grazie alle capacità di abile negoziatore dell'allora presidente cipriota del comitato giuridico dell’OMI, è stato nondimeno possibile chiudere per tempo i negoziati. Il Protocollo relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima è stato adottato il 14 ottobre 2005, nel quadro di una conferenza diplomatica tenutasi a Londra con la partecipazione della Svizzera76. Sempre in quella conferenza è stato adottato un secondo Protocollo, che modifica il Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.77
4.1.3 Risultati dei negoziati
La Convenzione SUA del 1988, nella sua forma originaria, e il Protocollo del 2005 sono applicati come una sola ed unica Convenzione, denominata «Convenzione del
74 Australia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Turchia. 75 Cfr. Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU (A/RES/61/40) del 4 dic. 2006. 76 LEG/CONF.15/21.
77 Cfr. n. 5 qui di seguito.