Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 43Fedlex · Rapporto esplicativo
Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo43
2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima», e in forma abbreviata «Convenzione SUA del 2005».
Il risultato dei negoziati risponde alle esigenze della Svizzera per quanto concerne il grado di definizione dei nuovi reati e le nuove possibilità di ispezionare e perquisire le navi. Vi è un'unica eccezione: la disposizione che esclude le forze armate dal campo d'applicazione della Convenzione SUA non è, contrariamente alle altre convenzioni dell’ONU contro il terrorismo, completata dalla clausola chiesta a suo tempo dalla Svizzera secondo cui quest'esclusione non deve mai condurre all'impunità. È dunque previsto che in occasione dell'adesione della Svizzera alla Convenzione SUA del 2005 sia fatta una dichiarazione in questo senso.78
4.1.4 Panoramica del contenuto del Protocollo del 14 ottobre 2005
Il Protocollo di modifica ha come principale obiettivo quello di assicurare che gli Stati parte si siano dotati di una legislazione penale che permetta di perseguire efficacemente gli autori di atti terroristici diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e che collaborino per quanto possibile per prevenire e combattere gli atti illeciti riconosciuti dalla Convenzione SUA del 2005.
Tra le nuove fattispecie penali definite nel Protocollo vanno in particolare menzionate:
– il fatto di utilizzare una nave come oggetto o mezzo d'attacco in un modo che
provochi o rischi di provocare danni corporali o materiali gravi, qualora tale atto si prefigga di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
– il fatto di trasportare a bordo di una nave esplosivi o materiali radioattivi,
sapendo che sono destinati a provocare la morte, danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;
– il fatto di trasportare a bordo di una nave armi nucleari, biologiche o chimiche,
componenti di armi o beni destinati alla produzione di tali materie o armi (beni a duplice impiego compresi);
– il fatto di trasportare per mare persone che hanno commesso atti che
configurano una delle fattispecie penali previste dalla Convenzione SUA del 2005 o da un altro strumento di diritto internazionale menzionato nell'allegato alla Convenzione SUA del 2005.79
78 Per maggiori dettagli in merito, cfr. n. 4.2.2 infra. 79 Tutte le Convenzioni internazionali menzionate in questo allegato sono state ratificate dalla Svizzera.