Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo44

Ogni Stato parte vigila affinché la responsabilità penale, civile o amministrativa delle persone giuridiche domiciliate sul suo territorio o costituite sotto il regime della sua legislazione intervenga qualora una persona responsabile della direzione o del controllo di questa persona giuridica abbia commesso, in questa funzione, un reato menzionato dalla Convenzione SUA 2005.

L’ispezione e la perquisizione di navi nelle acque internazionali, l'interrogatorio di persone che si trovano a bordo ad opera di uno Stato parte sono possibili a condizione che la nave o una persona siano sospettate di essere implicate in un reato e lo Stato di bandiera dia la sua esplicita autorizzazione. Gli Stati parte sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte e a concludere accordi in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell'ordine.

4.1.5 Valutazione

Il Protocollo del 2005 propone un aggiornamento della Convenzione per la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e affina la strategia approntata per lottare contro gli atti terroristici in mare. La Svizzera ha interesse a rafforzare e sviluppare mediante la sua adesione al Protocollo la rete internazionale di strumenti e di norme volte a lottare contro gli attentati terroristici diretti contro la sicurezza della navigazione marittima. Benché non abbia un accesso diretto al mare e possieda soltanto una piccola flotta di alto mare, la Svizzera si mostra solidale con gli Stati confrontati con il fenomeno il terrorismo marittimo. Inoltre, aderendo al Protocollo la Svizzera prova alla comunità internazionale la sua volontà di prevenire i reati previsti nel Protocollo, di perseguire penalmente gli autori e di collaborare con gli altri Stati in questo settore.

4.2 Commento a singoli articoli della Convenzione SUA modificata dal Protocollo del 14 ottobre 200580

4.2.1 Articolo 1 (definizione)

Le definizioni introdotte nell'articolo 1 della Convenzione tramite l'articolo 2 del Protocollo del 2005 permettono un'interpretazione univoca dei nuovi articoli e in particolare degli articoli 3, 3bis, 3tere 3quater, che definiscono le fattispecie penali. Questo considerevole ampliamento del catalogo di definizioni è stato reso necessario soprattutto dall'introduzione nel Protocollo delle armi biologiche e chimiche nonché delle loro componenti e dei prodotti chimici tossici. I danni che possono essere causati da tali armi sono parimenti descritti in modo più preciso di quanto non fosse in precedenza.

80 Gli articoli citati come titolo nel seguito del rapporto si riferiscono alla numerazione della Convenzione SUA del 2005 e non a quella degli articoli del Protocollo del 2005. Quando il testo rinvia a questi ultimi, viene espressamente precisato che si tratta degli articoli del Protocollo.