Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo45
4.2.2 Articolo 2bis (riserva del diritto internazionale ed esclusione delle forze armate)
Secondo l'articolo 3 paragrafi 1 e 3 del Protocollo, la Convenzione SUA, secondo il suo articolo 2bis paragrafi 1 e 3 non influisce sugli altri diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e degli individui derivanti dal diritto internazionale, in particolare previsti dal Trattato di non proliferazione nucleare, dalla Convenzione che vieta la messa in punto, la fabbricazione e lo stoccaggio delle armi batteriologiche (biologiche) e a tossine e che disciplina la loro distruzione o dalla Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, magazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.
Secondo l'articolo 3 capoverso 2 del Protocollo, la Convenzione SUA non si applica alle attività delle forze armate in periodo di conflitto armato, in base al significato dato a questi termini nel diritto internazionale umanitario, che sono disciplinate da tale diritto, né alle attività svolte dalle forze armate di uno Stato nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, in quanto disciplinate da altre norme del diritto internazionale (art. 2bispar. 2). Clausole analoghe si trovano in diverse altre convenzioni dell'ONU contro il terrorismo, per esempio nella Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare come pure nell'emendamento alla Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari, entrambe trattate nel presente rapporto esplicativo. Contrariamente a questi strumenti, il Protocollo del 2005 non contiene un complemento che assoggetti l'esclusione delle forze armate dal campo d'applicazione del trattato internazionale di lotta contro il terrorismo in questione alla condizione che tale disposizione di esclusione non deve essere interpretata nel senso di giustificare o rendere leciti atti altrimenti illeciti, e nemmeno di escludere l'avvio di procedimenti penali in virtù di altre leggi.
Come già precisato, la Svizzera ha sempre seguito una politica costante, ritenendo che simili eccezioni a favore di determinate categorie di persone e dei loro atti sono accettabili soltanto se tali atti ricadano nel campo d'applicazione del diritto internazionale umanitario oppure se non violano il diritto internazionale pubblico. Ligia a questa posizione, la Svizzera ha sempre fatto tutto quanto possibile per ottenere che il complemento normativo destinato a prevenire l'impunità sia introdotto nei trattati internazionali di lotta contro il terrorismo a titolo di garanzia minima.81 Su questo punto anche il mandato negoziale affidato dal Consiglio federale per la revisione della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima non fa eccezione. A causa della pressione generale esercitata allo scopo di concludere felicemente i negoziati il più rapidamente possibile, la delegazione Svizzera non è riuscita a fare includere in modo espresso nel Protocollo questa garanzia contro l'impunità. L'interesse preponderante che spingeva a fare adottare la Convenzione per consenso non ha permesso alla Svizzera di imporre la sua posizione. Secondo il parere del Consiglio federale, questa lacuna è deplorevole poiché implica che gli atti di fatto terroristici commessi da forze armate in tempo di pace non ricadano sotto la Convenzione SUA se sono retti da non meglio precisate norme del diritto internazionale. Fondandosi sulla
81 Cfr. n. 2.2.4 e 3.2.6 supra.