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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine

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il salariato deve continuare a disporre di una prova dell'esistenza di un conto individuale presso la cassa di compensazione competente per il datore di lavoro. Il capoverso 1 prescrive dunque al datore di lavoro di annunciare il salariato alla cassa di compensazione. Quando riceve l'annuncio, quest'ultima deve inviare un attestato di assicurazione al datore di lavoro, che deve consegnarlo al salariato (cpv. 2). L'attestato di assicurazione è rilasciato ogni volta che si verifica un cambiamento (p. es. nuovo posto di lavoro). Per questa ragione i salariati devono conservare i vecchi certificati di assicurazione.

3.18 Articolo 137

Le disposizioni sulla gestione dei conti individuali da parte delle casse di compensazione, oggi oggetto dell’articolo 135, sono trasferite pressoché invariate nell’articolo 137 (attualmente vuoto). Non è più ripresa la disposizione secondo cui l’apertura di un conto individuale è iscritta nel certificato di assicurazione. In seguito all’introduzione dell’articolo 136 (attestato di assicurazione separato), questa iscrizione non ha infatti più alcuna funzione.

3.19 Articolo 174 capoverso 1, frase introduttiva e lettera a

L’articolo 174 stabilisce i compiti dell’Ufficio centrale di compensazione. L’introduzione del nuovo numero d’assicurato comporterà un ampliamento delle sue mansioni. È pertanto necessario un adeguamento della frase introduttiva e della lettera a del capoverso 1.

3.20 Disposizioni transitorie e entrata in vigore

• In linea di massima, l'entrata in vigore formale della modifica di legge e di ordinanza è prevista al

più tardi per il 1° gennaio 2008 (III capoverso 1). A partire da questa data il nuovo numero d'assicurato potrà essere fornito in base alle nuove disposizioni.

• La scadenza per il passaggio al nuovo sistema nell’AVS/AI/PC/IPG/LP è fissata al 1°luglio 2008.

Per ragioni di tecnica legislativa, le disposizioni transitorie (II cpv. 1) prescrivono l'utilizzazione dell’attuale numero d’assicurato fino a quel momento. L’entrata in vigore delle norme (certificato di assicurazione ecc.) concernenti l’esecuzione dell’AVS è fissata separatamente al 1° luglio 2008 (III cpv. 2). Tra di esse vi sono anche quelle concernenti le comunicazioni automatizzate di

Infostar e SIMIC.

• L’assicurazione contro la disoccupazione introdurrà un nuovo sistema informatico, poiché l’attuale

sistema è in grado di trattare unicamente il vecchio numero. Il capoverso 2 e il capoverso 3 delle disposizioni transitorie (II) tengono conto di questo fatto. Occorre osservare che la disposizione del capoverso 3 delle disposizioni transitorie (II), che prevede l’assegnazione del numero

d’assicurato secondo il diritto previgente fino alla fine del 2008, è anche nell’interesse dell’AVS (margine di sicurezza di 6 mesi oltre il 1.7.2008, data del passaggio al nuovo sistema).

• Per quanto concerne l’entrata in vigore dell’articolo 134quatercapoverso 1 (comunicazione del nu-

mero d’assicurato a Infostar e SIMIC) è prevista una disposizione speciale (III cpv. 3). L’obbligo di Infostar e SIMIC di registrare il numero d’assicurato AVS è vincolato alla completa entrata in vigore della legge sull’armonizzazione dei registri. La data dell’inizio della comunicazione del numero a Infostar e SIMIC va dunque coordinata con la LArm.

Riguardo al diritto transitorio va per il resto osservato quanto segue:

Tutti i servizi e le istituzioni non menzionati esplicitamente dall’ordinanza che utilizzano attualmente il vecchio numero AVS e che anche in futuro avranno il diritto o l’obbligo di utilizzare sistematicamente il numero AVS potranno intraprendere il cambiamento di sistema quando lo riterranno opportuno, previo annuncio all'UCC. A partire dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, questi annunci saranno trattati secondo il nuovo diritto. In caso di inadempienza, i sistemi contenenti i vecchi numeri non saranno illegali, ma con il tempo diventeranno inutili, poiché a partire dal 2009, quando cesserà

l’assegnazione del vecchio numero, non potranno più essere aggiornati.