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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine

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1 Contesto

A livello di legge, il numero d'assicurato dell'AVS era finora disciplinato da un'unica disposizione (art. 92° LAVS). Le disposizioni dettagliate, che prevedono l'attribuzione di un numero AVS in base a dati personali specifici (nome, data di nascita, sesso ecc.) e dunque "rivelatori", sono attualmente stabilite a livello di ordinanza (art. 133 LAVS).

Poiché l'attuale situazione è in contrasto con i principi della protezione dei dati, definiti dopo l'introduzione del numero AVS, il Consiglio federale non si è limitato a ritoccare l'ordinanza, ma ha approfittato del cambiamento di sistema per proporre a livello di legge nuove direttive per la generazione e l'utilizzazione di numeri AVS che rispondano meglio alle esigenze della protezione dei dati. Il Parlamento ha accolto le proposte del Consiglio federale ed il 23 giugno 2006 ha approvato la revisione della LAVS1 presentata con il messaggio del 23 novembre 20052. Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006. L'entrata in vigore formale della presente revisione della LAVS, che per quanto concerne la l'AVS diverrà pienamente effettiva soltanto a partire dalla metà del 2008, è prevista al più tardi per il 1° gennaio 2008. Grazie a disposizioni transitorie differenziate è dato agli organi esecutivi e in particolare all'UCC un margine di manovra sufficiente per il passaggio, tecnicamente molto

impegnativo, al nuovo sistema. Per gli utenti primari del numero AVS (AVS, AI, IPG, PC, LP), è

prevista una sola data per il passaggio al nuovo sistema. L'UCC potrà però applicare già prima le nuove disposizioni per evadere le richieste di terzi utenti e fornire i nuovi numeri. Per ragioni di

sicurezza è previsto che fino alla fine del 2008, oltre al nuovo numero d'assicurato, continui ad essere assegnato anche il numero secondo il vecchio sistema.

2 Panoramica delle nuove disposizioni e adeguamenti necessari a livello di ordinanza

2.1 Principali novità (OAVS)

Le disposizioni fondamentali della revisione sono i nuovi articoli 50c-50f LAVS. Le novità introdotte nella legge sono:

• l’obbligo di definire un numero che non permettera di risalire alla persona;

• la definizione degli utenti autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato;

• le misure di sicurezza che devono essere adottate dagli utenti auotorizzati.

Per garantire l'attuazione dei punti fondamentali del nuovo disciplinamento, va adeguata in primo luogo la legislazione esecutiva relativa alla LAVS, ossia l'OAVS. Per quanto concerne le misure di sicurezza è prevista l'emanazione di una nuova ordinanza del Dipartimento (v. pacchetto separato).

2.2 Sistema di comunicazione automatizzato e armonizzazione dei registri (Infostar e SIMIC)

Nel messaggio sulla revisione della LAVS del 23 novembre 2005 sono stati descritti dettagliatamente i nuovi processi per l'assegnazione del numero d'assicurato dell'AVS (capitoli 1.2.1.3 e 1.2.2.2). Sostanzialmente si tratta di fare in modo che l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) possa generare e assegnare il numero il più rapidamente possibile. In futuro, il numero AVS non sarà più assegnato come oggi al primo contatto di una persona con l'AVS/AI, bensì, di regola, alla nascita o quando una persona avrà stabilito in Svizzera il suo domicilio o la sua dimora abituale (dopo l'entrata nel nostro Paese). In linea di massima, per rendere il più possibile efficiente il processo di assegnazione, l’invio delle necessarie comunicazioni all'UCC sarà automatizzato,

• nel caso dei nuovi nati, attraverso il registro informatizzato dello stato civile in uso presso gli uffici di stato civile (Infostar) e,

• nel caso delle persone che entrano per la prima volta in Svizzera con l'intenzione di stabilirvi il proprio domicilio/la propria dimora abituale, attraverso il Sistema d’informazione centrale sulla

1FF 2006 5307

2FF 2006 471