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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine
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bile (che tuttavia non sarà mai il massimo assoluto), l'UCC deve avere la possibilità di esigere ulteriori dati personali (cpv. 6).
3.6 Articolo 134
Questa disposizione, che riguarda l'attuale certificato di assicurazione, è sostituita da quella relativa al nuovo certificato d'assicurazione (nuovo art. 135 bis).
3.7 Titolo prima dell'articolo 134bis
V. capitolo 3.3.
3.8 Articolo 134bis
Un concetto fondamentale della revisione della LAVS del 23 giugno 2006 è quello di "utilizzazione sistematica del numero d'assicurato". Esso è importante per la limitazione dell'impiego del numero d'assicurato dell'AVS da parte di terzi, una limitazione determinata dal fatto che il legislatore, negli articoli 50d e 50e LAVS, esige una base legale per l'"utilizzazione sistematica". La nuova disposizione definisce più precisamente cosa si dovrà intendere per "utilizzazione sistematica". Il criterio decisivo sarà se in una collezione di dati sia registrata o meno la parte essenziale del numero d'assicurato. Il concetto di "collezione di dati" si rifà a quello definito nell'articolo 3 lettera b della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e intende dunque "ogni complesso di dati personali la cui struttura permette di ricercare i dati secondo le persone interessate". Con la
limitazione alla parte centrale del numero, vale a dire quella menzionata all'articolo 133 lettera b, si evita che gli utenti aggirino la limitazione dell'impiego voluta dal legislatore modificando
sistematicamente i numeri interi secondo un proprio sistema (p. es. sopprimendo il codice nazionale rappresentato dalle prime tre posizioni del numero a 13 cifre o aggiungendo al numero una lettera).
3.9 Articolo 134ter
Il nuovo disciplinamento previsto dalla legge impone agli utenti del numero d'assicurato il rispetto di diverse prescrizioni volte a garantire la trasparenza, la sicurezza e l'attendibilità dei dati e a prevenire gli abusi (misure di sicurezza secondo l'art. 50g LAVS). Tra le altre cose, gli utenti che esercitano il loro diritto all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato devono annunciarsi all'UCC, che tiene un elenco dei servizi e delle istituzioni annunciate.
Per rendere la procedura il più possibile chiara ed efficiente, l'articolo 134tercapoverso 1 prevede l’annuncio mediante un apposito modulo, mentre il capoverso 2 precisa le informazioni che vi devono figurare. Lo scopo è semplificare il più possibile all'UCC il compito di riconoscere gli annunci di servizi o istituzioni che non soddisfano le condizioni per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato. Conformemente al nuovo articolo 87 sesto comma LAVS, in futuro questi ultimi sarebbero punibili e l'UCC non sarebbe tenuto a soddisfare le loro richieste di comunicazione del numero d'assicurato attraverso le procedure previste dall'articolo 134quatercapoversi 2 o 4.
Il capoverso 3 precisa che l'obbligo previsto dal legislatore di pubblicare annualmente l'elenco dei terzi che utilizzano sistematicamente il numero va adempiuto mediante pubblicazione su Internet.
Occorre osservare che l'articolo 134terdell'ordinanza non esclude la possibilità di comunicazioni collettive. Sarà dunque per esempio possibile che un'autorità centrale cantonale inoltri i moduli per tutti i comuni che tengono registri degli abitanti.
3.10 Articolo 134quater
Con la revisione della LAVS sono stati autorizzati all'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato AVS non solo tutti i rami delle assicurazioni sociali, ma anche determinati settori strettamente connessi ad essi. Nella pratica, i complessi di dati dei singoli utenti avranno un’ampiezza assai differente.
Mentre la banca dati del servizio sociale di un piccolo Comune dovrebbe contenere un numero piuttosto ridotto di registrazioni, quella di una grande cassa malati potrebbe contenerne diverse centinaia di migliaia. Ogni utente avrà dunque esigenze tecniche differenti per quanto concerne l’immissione del