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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine
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nuovo numero d'assicurato o la verifica dei numeri esistenti. Per permettere all'UCC di soddisfare le esigenze dei clienti ed evitare che venga paralizzato dalla loro estrema diversità, l'articolo prevede quanto segue:
• Nel capoverso 1 è stabilito che la comunicazione del numero d'assicurato ai sistemi Infostar e SIMIC avviene per principio in modo automatizzato. Il numero deve essere registrato in questi due sistemi in virtù della legge sull'armonizzazione dei registri.
• Per il resto, l'UCC deve mettere a disposizione degli utenti sia una procedura standard di comunicazione (capoverso 2; allo stato attuale della tecnica, la comunicazione deve avvenire mediante supporti di memoria portatili) sia un sistema di ricerca (capoverso 3).
• Oltre a ciò, va però lasciata anche la possibilità di adottare ulteriori soluzioni tecniche (cpv. 4). Soluzioni di questo tipo sono attualmente in discussione nel quadro dell'attuazione della legge sull'armonizzazione dei registri. L'UCC, i registri degli abitanti, Infostar e SIMIC sono tenuti a fornire i propri dati all'UST (v. art. 15 LArm). Sul piano tecnico, l'UST costituisce dunque un punto nodale. Per ragioni di efficienza appare quindi logico utilizzare il medesimo canale tecnico sia per le comunicazioni automatizzate di Infostar e SIMIC all'UCC che per la
comunicazione del numero a Infostar e SIMIC da parte dell'UCC. Attraverso questo canale si potrebbe inoltre fornire il numero d'assicurato anche ai registri degli abitanti o ad altri servizi ed istituzioni. Nel capoverso 4 è pertanto prevista la possibilità che l'UCC collabori con altri servizi ed istituzioni. La formulazione è volutamente vaga, in modo da lasciare un margine di manovra sufficiente per trovare la migliore soluzione tecnica per la prima fornitura dei numeri a terzi e per le comunicazioni automatizzate periodiche. La disposizione sull'approntamento di ulteriori soluzioni tecniche include anche la possibilità che l'UCC, tramite il fondo di
compensazione AVS, assuma parte dei costi per l'adeguamento delle interfacce di altri
sistemi, se ciò è nell'interesse dell'AVS (si pensa soprattutto a Infostar).
• Come nel caso dell'assegnazione del numero d'assicurato, anche in quello della sua comunicazione e verifica deve essere possibile un confronto tra dati al fine di ottenere risultati sufficientemente chari (capoverso 5).
• Per completare il quadro, il capoverso 6 stabilisce che in singoli casi il numero d'assicurato è comunicato o verificato su richiesta.
3.11 Articolo 134quinquies
L'UCC è un organo dell'AVS ed è finanziato attraverso fondi dell'assicurazione (contributi degli assicurati, dei datori di lavoro e dei poteri pubblici). Per principio, le spese per i servizi che l'UCC sarà in futuro tenuto a fornire a terzi non devono gravare sull'AVS. Per questa ragione, nell'articolo 50g capoverso 4 della nuova LAVS è stata prevista la possibilità di riscuotere emolumenti per coprirle. Nel messaggio è stato chiarito che la disposizione ha carattere puramente dichiaratorio e che la base legale per la riscossione degli emolumenti è contenuta nell'articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (RS 172.010). Nel messaggio si legge anche che se le circostanze concrete non permetteranno di basarsi sull’ordinanza generale sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1), il Consiglio federale emanerà un disciplinamento speciale4 e che in questo caso un possibile criterio per stabilire se riscuotere o meno emolumenti potrebbe essere l'interesse proprio dell’AVS.
Il capoverso 1 dell'articolo 134quaterOAVS proposto nel disegno stabilisce il principio secondo cui i terzi che utilizzano il numero AVS sono tenuti a versare emolumenti per le prestazioni dell'UCC. Nei capoversi 2 e 3 la disposizione prevede tuttavia importanti eccezioni.
Capoverso 2
Lettera a: oggi all'interno dell'Amministrazione federale non sono per principio riscossi emolumenti. Questa prassi non cambierà. Per fare qualche esempio concreto, ciò significa che anche in futuro per utilizzare il sistema di gestione del personale dell’esercito (PISA) del DDPS o i registri LArm della Confederazione (SIMIC, Ordipro e VERA) non dovranno essere versati emolumenti.
4V. messaggio, FF 2006 495