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Consultazione 2006/87: Nuovo numero AVS. Modifica di ordinanze ed emanazione di disposizioni esecutive · 11 pagine

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Per gli utenti del vecchio numero d’assicurato che in futuro non saranno più autorizzati all’utilizzazione sistematica del numero d’assicurato è applicabile il capoverso 3 delle disposizioni transitorie relative alla revisione della LAVS (periodo di transizione di cinque anni).

4 Modifica dell’OSC

4.1 Articolo 53

L’articolo 43a capoverso 3 CC attribuisce al Consiglio federale la competenza di designare le autorità estranee allo stato civile cui sono divulgati “regolarmente” o “su richiesta” i dati necessari

all’adempimento dei loro compiti. Per poter assegnare il numero d’assicurato alla nascita, l’UCC non può fare a meno della comunicazione delle nascite tramite Infostar. Per questa ragione, l’OSC deve prevedere l’obbligo di effettuare queste comunicazioni in una nuova disposizione. Il capoverso 1 dell’articolo 53 dell’ordinanza prevede l’obbligo di comunicare periodicamente mediante una

procedura elettronica automatizzata all’UCC le nuove nascite ed i successivi cambiamenti. Il

capoverso 2 disciplina le comunicazioni relative ai decessi.

4.2 Entrata in vigore e questione ancora in sospeso

La legge sull'armonizzazione dei registri prevede la registrazione del numero d'assicurato in Infostar. L’attuazione di questa prescrizione del legislatore richiederà un adeguamento dell’elenco di dati di cui all’articolo 8 nel quadro dell’emanazione delle disposizioni esecutive relative alla LArm. L’unica modifica dell’OSC nel quadro dell’attuazione della legislazione relativa al nuovo numero d’assicurato

dell’AVS riguarda le procedure di comunicazione automatizzate, disciplinate dall'articolo 53. Si comincerà con la comunicazione automatizzata delle nuove nascite. Il presupposto per il buon funzionamento delle comunicazioni elettroniche relative a cambiamenti o a decessi è che il nuovo numero

d’assicurato AVS sia operativo e possa essere comunicato. La versione dell’articolo 53 OSC proposta è dunque da considerare provvisoria. Al momento attuale non sono ancora chiarite tutte le questioni giuridiche e tecniche relative all’attuazione della LArm. La presente proposta potrebbe dunque essere sostituita da una versione contenente una soluzione definitiva con eventuali disposizioni transitorie.